L'estensione del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite
Gentile Avvocato Visciola,
in caso di morte di un coniuge, quali diritti spettano all'altro coniuge sugli immobili goduti in vita durante il matrimonio? Si può continuare a godere anche della casa al mare dove la famiglia ha trascorso diversi mesi l'anno?
Gentilissimo,
in caso di decesso di un coniuge, vi sono innanzitutto i diritti successori spettanti al coniuge superstite, venendo riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo concorso con uno o più figli.
Nel caso in cui vi sia concorso con altri chiamati, al coniuge superstite è inoltre riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale specifico diritto tuttavia può riguardare un solo immobile, ovvero quello in concreto destinato a residenza familiare.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.7128/2023, ha precisato come il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite ha ad oggetto unicamente la casa adibita a residenza familiare, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale e non può comprendere due o più residenze alternative (es: casa al mare o in campagna), dal momento che il concetto di residenza familiare postula l'esistenza di un solo alloggio, costituente, se non l'unico, quantomeno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Cordialmente,