Incidente automobilistico causato da un cane randagio

Roberto Onorati

Cosa succede se un automobilista, per la presenza di un cane randagio, rimane vittima di un incidente? Chi è il responsabile del sinistro? A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione tramite l’ordinanza n. 30616 del 21 Novembre 2025.

La soluzione offerta dalla Cassazione non costituisce espressione di un principio generale ma solo un orientamento basato sulle ipotesi in cui il cane che si trova sulla carreggiata sia, per l’appunto, un randagio.

Il caso riguarda un automobilista che procedeva, a velocità sostenuta, su una strada mentre, nella corsia di sinistra, c’era un cane che non stava attraversando la strada, semplicemente la percorreva.

Il guidatore, se avesse circolato nella corsia esatta, quella di destra, ed ad una velocità adeguata, avrebbe avuto tutto il tempo per avvistare l’animale, arrestare la marcia o comunque porre in essere una manovra idonea ad evitare l’urto.

In questo caso, il fatto che il cane fosse randagio non assume nessuna rilevanza poiché è stata la condotta dell’automobilista non rispettosa delle prescrizioni del codice della Strada a determinare l’evento dannoso.

Per tale ragione, la Corte ha ricordato che “L’automobilista che ha un incidente con un cane, resta esclusivamente responsabile se, nel guidare a velocità eccessiva per le condizioni della strada e nel violare l’obbligo di tenere la destra, non si accorge dell’ostacolo rappresentato dalla presenza del cane sulla corsia di sorpasso, che non stava (peraltro) effettuando un attraversamento improvviso”.

La ragione per cui questa sentenza assume rilevanza, è che è stato ulteriormente chiarito come, ai sensi dell’art. 20243 cc, chi deduce di essere stato danneggiato dalla presenza sulle strade di un cane randagio, ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione e il nesso di causa tra questa e il danno patito.

Ma quando è colpa della Pubblica Amministrazione?

La Corte chiarisce che la colpa della PA non dipende dal semplice fatto che il cane sia randagio. Il danneggiato deve dimostrare che la Pubblica Amministrazione non ha posto in essere adeguate misure per prevenire il randagismo. In altre parole, al fine di ottenere la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro provocato da un cane randagio, il danneggiato dovrà dimostrare che l’Ente preposto alla tutela e prevenzione del randagismo (di solito la ASL) non ha ottemperato ad una regola cautelare, che mira proprio a evitare l’evento accaduto.

Solo se tale prova sarà fornita, si potrà accedere al criterio della concretizzazione del rischio e alla liquidazione del danno.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com