Antiriciclaggio: stretta sui pagamenti frazionati

Redazione Nove da Firenze

In materia di antiriciclaggio, sono diverse le misure adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010:

1) Violazione. Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, maggiore o uguale a 5.000 euro. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 2) Violazione.

Emissione di assegni bancari o postali per importi maggiori o uguali a 5.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 3) Violazione. Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o Poste italiane. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 4) Violazione.

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 5) Violazione. Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale 5.000 euro. Sanzione. Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Paesi black list: dal 1° luglio scatta l’obbligo della Comunicazione Con l’approvazione del provvedimento dell’agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 è stato completato il quadro di riferimento per la nuova Comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con operatori economici localizzati in paesi e fiscalità privilegiata, individuati in appositi decreti.

L’invio può essere mensile o trimestrale e per stabilire la cadenza va preso a riferimento l’ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri che compongono l’anno solare. Se l’ammontare supera i 50mila euro per una delle quattro categorie considerate (cessione di beni, acquisto di beni, cessione di servizi, acquisto di servizi), in uno dei quattro trimestri la cadenza è mensile. In merito alle operazioni da segnalare, le operazioni attive e quelle passive vanno distinte fra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette.

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