Interessi anatocistici illegittimi con effetto retroattivo

Redazione Nove da Firenze

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente stabilito che le clausole bancarie inserite in contratti di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sono illegittime (nulle) anche per il periodo dal 1981 al 1998, con conseguente diritto al risarcimento. (Cass. Sez. Un. Sentenza 07/10/04-04/11/04 n.21095 Stampa Specializzata)

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili, con sentenza 07.10 – 04.11.2004 n.21095, ha definitivamente assestato un duro colpo al sistema bancario, prevedendo l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i periodi pregressi; oggi, infatti, la pratica risulta possibile ma solo per effetto di una variazione del contenuto dell’articolo 120 del Testo Unico bancario.

Va ricordato che l’articolo 1283 c.c.

prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi.

La Corte si era già occupata della problematica in note sentenze degli anni passati (si vedano la numero 2374 del 16.03.1999, la n.3096 del 30.03.1999 ); ciò che il recente pronunciamento ha invece affermato è il principio secondo il quale la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi non trovava alcun fondamento giuridico nemmeno per il periodo che copriva, sostanzialmente, il lasso temporale dal 1981 al 1998.

Infatti, anche per effetto di provvedimenti di urgenza del Legislatore (vedasi D.Lgs.342/1999), si era cercato di adottare una lettura morbida sul tema, giungendo alla conclusione che gli usi contrattuali bancari (che prevedevano la capitalizzazione trimestrale) potevano rivestire la natura di usi normativi di cui agli articoli 1 e 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

La Cassazione, invece, ora afferma che tali condizioni possono assumere esclusivamente il valore di usi negoziali e, come tali, non possono giammai rivestire il ruolo di deroga al principio generale così come richiesto dall’articolo 1283 del codice civile; pertanto, viene a decadere la presunta norma che doveva cristallizzare i rapporti intercorsi per il passato.

Alla luce di tali nuove interpretazioni, si apre la via per generalizzate istanze di restituzione che i clienti possono avanzare agli istituti bancari, laddove l’applicazione di tali tecniche di calcolo degli interessi abbiano comportato una situazione di svantaggio.

Si tiene a precisare che la vicenda non riguarda altri rapporti di finanziamento, quali mutui e prestiti.


Studio Ferroni Puccetti e Barcali (a cura del servizio amministrativo e di informazione per le imprese del Centro studi Tributari Gruppo Euroconference) ferroni.p.barcali@libero.it