Ecobonus, una grossa opportunità per i condomini

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Quali sono le modalità e le procedure per garantirsi l'accesso al credito agevolato?

Marco
Marco Suisola
06 luglio 2020 22:08
Ecobonus, una grossa opportunità per i condomini

Mentre prosegue il lavoro alla Camera per la conversione in legge del Decreto Rilancio, si aspettano ulteriori informazioni da parte del Governo per avere un quadro chiaro e definitivo per gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica (Ecobonus), Sisma Bonus, Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Vorrei sapere se sono già disponibili dati certi e ufficiali per redigere almeno una traccia di delibera e previsioni di spesa.

La legge di Bilancio 2020 ha previsto, per le spese sostenute nel 2020 e senza un limite di importo, una detrazione d’imposta del 90% in caso di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, degli edifici esistenti ubicati in zona A o B o in una zona a queste assimilabile in base alle norme locali.

Tale detrazione, che interessa solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, ai balconi (frontalini compresi), ai cornicioni, alle grondaie, ai pluviali e agli ornamenti e fregi (quindi non lastrici solari, tetti, vetrate, infissi, portoni, cancelli o terrazzi a livello), va divisa in dieci quote annuali. Le spese non comprese nel bonus facciate possono rientrare in altre agevolazioni.

Il primo “scalino” si ha quando l’intervento è «influente dal punto di vista termico» o, comunque, interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In tal caso occorre soddisfare gli stringenti «requisiti minimi» previsti dai decreti attuativi dell’ecobonus e si entra nell’ambito di competenza dell’Enea.

Vediamo ora le novità recate dal Dl Rilancio per le spese sostenute nel secondo semestre 2020:

  • Facciata e cappotto

Accadrà spesso che il recupero della facciata si colleghi a un più ampio intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio: se l’incidenza è superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e si migliora di due classi energetiche la prestazione energetica dell’edificio, l’intervento può rientrare in uno dei cosiddetti “interventi trainanti” ai fini della detrazione pari al 110 per cento prevista dal Dl rilancio. Questa percentuale si estenderà, in tal caso, anche alle spese sostenute per la facciata, non perché di per sé queste ultime abbiano diritto alla detrazione maggiorata ma perché, per regola generale, l’intervento accessorio viene assorbito da quello principale, anche ai fini della detrazione.

  • Sconto in fattura

Il bonus facciate viene citato, nel decreto, tra i bonus edilizi per i quali si aprono le possibilità della cessione e dello sconto in fattura, finora escluse. In considerazione degli importi, spesso significativi, delle spese sostenute per il ripristino delle facciate, queste due nuove opportunità (compresa quella di trattenere il bonus utilizzandolo in compensazione con altri tributi e contributi) vanno sicuramente tenute in considerazione da parte di singoli proprietari e condomìni.

  • Gli interventi dell’Agenzia

Con recenti interpelli, l’Agenzia ha negato la possibilità al contribuente di farsi certificare il requisito dell’ubicazione in zona A o B da professionisti del settore, rinviando «alle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti», che non sarà facile ottenere e questo rappresenta sicuramente uno dei punti deboli dell’agevolazione (assieme alla “visibilità esterna” della facciata).

Con un’altra risposta, invece, è stato confermato che la detrazione riguarda tutti i contribuenti (residenti e non), a prescindere dal tipo di reddito e dalla natura pubblica o privatistica e applicando il criterio di competenza in presenza di reddito d’impresa.

Una terza risposta, infine, ha ribadito che sono agevolati anche i soli lavori sui balconi.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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