Trasporto turistico in area Unesco, il Comune di Firenze vince al Tar
Il Tar dà ragione al Comune di Firenze sul Regolamento per il trasporto turistico in area Unesco: la Sezione Prima del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto con due sentenze i ricorsi presentati da alcuni gestori di servizi effettuati con mezzi atipici come caddy, golf car e risciò e da rappresentanti del settore, contro il “Regolamento per l’esercizio dell’attività di trasporto turistico all’interno dell’Area Unesco”.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 30 luglio 2025 che ha approvato il regolamento, in vigore dallo scorso ottobre, che vieta l’utilizzo dei mezzi atipici nell’area Unesco, consentendo esclusivamente servizi navetta effettuati con mezzi e percorsi autorizzati dall’Amministrazione comunale, nonché dei successivi atti applicativi e dell’intesa sottoscritta tra Comune di Firenze e Regione Toscana ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo).
Il Tar ha respinto integralmente i ricorsi, confermando la legittimità del regolamento e delle misure adottate dal Comune per garantire una fruizione turistica sostenibile del centro storico e governare gli effetti dell’overtourism in un’area riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco.
Nelle sentenze i giudici amministrativi hanno inoltre ritenuto proporzionate e ragionevoli le misure introdotte dall’Amministrazione comunale, evidenziando come l’attività di trasporto turistico non sia stata eliminata ma regolamentata attraverso percorsi autorizzati e un sistema di nulla osta assegnati tramite procedura pubblica.
Il Tar ha infine ribadito la distinzione tra il servizio di trasporto turistico disciplinato dal regolamento comunale e il servizio di trasporto pubblico non di linea, come quello svolto dagli Ncc, soggetto a una normativa diversa e autonoma.
“Ancora una risposta importante per Firenze – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro -. È di oggi la sentenza del Tar favorevole al Comune sul blocco alla libera circolazione di risciò, caddy e tutti i mezzi atipici all’interno dell’area Unesco. Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato la bontà delle scelte compiute dall’Amministrazione per affrontare le sfide poste dall’overtourism e tutelare il centro storico patrimonio mondiale dell’Unesco. Dopo le precedenti pronunce favorevoli sul regolamento per le locazioni turistiche brevi, sul divieto di keybox per motivi di sicurezza e decoro urbano e sulla variante al Piano operativo che regolamenta il fenomeno attraverso gli strumenti urbanistici comunali, anche questa sentenza sul trasporto turistico in area Unesco riconosce la legittimità di un regolamento che punta a coniugare accoglienza, sostenibilità e qualità della vita urbana.
È un’altra vittoria che va nella direzione di preservare il nostro centro storico e di tutelare l’area Unesco: questa è la strada giusta”.
“Queste sentenze sono un riconoscimento importante del lavoro del Comune di Firenze per governare i flussi turistici e tutelare il nostro centro storico - dice l'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini - I giudici hanno confermato la legittimità di un regolamento che nasce da un principio molto semplice: il turismo è una risorsa fondamentale per la città, ma deve essere organizzato in modo compatibile con la tutela del patrimonio, la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Firenze continuerà a lavorare con determinazione per costruire un modello di turismo sostenibile, capace di generare valore economico senza compromettere l’equilibrio urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e l’identità della città”.
Tuttavia, a pagina 18: “Resta da precisare, in risposta alle considerazioni svolte, da ultimo, nella memoria conclusionale della ricorrente, che il nuovo regolamento comunale pone limitazioni alle sole attività di trasporto “turistico”, strumentali alla fruizione del patrimonio culturale e artistico cittadino; lo stesso, pertanto, non esclude affatto che le agenzie di viaggio – nel rispetto dei limiti e delle regole imposte per l’accesso alle zone a traffico limitato – possano svolgere con mezzi propri servizi di “mero” trasporto dei turisti nell’ambito dell’area Unesco (ad esempio per accompagnarli presso le strutture ricettive di cui usufruiscono o per condurli dalle stesse all’aeroporto)”.
"Per questo, mentre restano interdette le attività che prevedevano itinerari a bordo di automezzi (in questo caso le “Golf Cars”) per illustrare e commentare i siti di pregio storico/artistico dell’area Unesco con guide o registrazioni, i servizi di “mero” trasporto offerti dalle agenzie di viaggio a completamento dei propri pacchetti turistici, ad esempio salita e discesa dagli automezzi per portare/riportare i turisti per/da una gita potranno certamente svolgersi in tutta l’area Unesco -sostengono da Fiavet Toscana- La delibera non poteva essere cancellata perché avrebbe riportato le golf cars dappertutto, ricreando la situazione insostenibile e caotica dell’anno scorso, tuttavia viene esplicitamente riconosciuto il diritto per le agenzie di viaggio di completare i propri pacchetti con il servizio di trasporto anche in area Unesco.
Un riconoscimento che ha tutti i connotati di una sostanziale vittoria per la nostra categoria. Confidiamo che l'Amministrazione Comunale, nell'applicare la delibera, si conformerà alle indicazioni ricevute dal Tar a tal riguardo; diversamente saremo costretti a valutare una impugnazione della sentenza in appello".