Procedimento sul Cubo Nero: cosa rischiano gli indagati

Nicola Novelli

L'intera città segue con  attenzione l'evolversi della vicenda legata al cosiddetto "cubo nero" di Corso Italia. Dalla Procura della Repubblica trapelano dettagli che gettano un'ombra sulla legalità dell'iter amministrativo e costruttivo dell'operazione immobiliare. Non si tratta solo di una disputa estetica, ma di una complessa indagine che contesta reati, ipotizzando un intreccio tra soggetti privati ed esponenti della pubblica amministrazione. Secondo le indiscrezioni pubblicate anche stamane dal quotidiano La Nazione, l'inchiesta poggerebbe su tre ipotesi investigative:

In ambito urbanistico, ogni scostamento dalle norme o dai progetti approvati configura una "difformità". Nel caso del "cubo nero", gli inquirenti starebbero valutando se l'opera abbia travalicato i limiti del permesso di costruire. In ambito immobiliare la gravità delle conseguenze dipende dalla tipologia di abuso commesso:

Tipo di AbusoCaratteristicheConseguenze principali
TotaleOpera realizzata senza alcun titolo o in totale difformità (modifiche radicali alle caratteristiche strutturali, dimensionali o funzionali).Ordine di demolizione e sanzioni amministrative elevate.
SostanzialePresenza di "variazioni essenziali" (volumi aggiuntivi, modifiche ad altezze o sagome) che alterano significativamente il progetto autorizzato.Non regolarizzabile: ordine di demolizione senza limiti temporali o sanzioni pecuniarie (fiscalizzazione).
FormaleIllecito amministrativo legato all'assenza o irregolarità di CILA o SCIA, senza modifiche sostanziali all'assetto urbanistico.Sanatoria formale o CILA retroattiva con sanzione pecuniaria (es.

1.000 euro).

Il cuore dell'indagine su Corso Italia riguarderebbe la possibile falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali. In questo contesto, l'attenzione si sposterebbe dall'edificio fisico ai documenti che ne hanno permesso la nascita. In quel caso, si parlerebbe di atti fidefacienti, ovvero documenti che per legge hanno una speciale valenza probatoria e la cui veridicità è fondamentale per la certezza del diritto.

L'art. 479 c.p. -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici- attesta che: Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

L'inchiesta non riguarda solo le autorizzazioni finali, ma l'intero "iter" amministrativo? Se fosse così il falso ideologico potrebbe colpire anche gli atti interni, gli atti preparatori e la corrispondenza tra uffici, qualora questi documenti fossero destinati a fornire un contributo conoscitivo o valutativo nel procedimento del "cubo nero".

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli elementi chiave del reato sono:

  1. La qualifica del soggetto: Deve trattarsi di un Pubblico Ufficiale che agisce nella sua sfera di competenza funzionale.
  2. La rilevanza giuridica dell'atto: L'atto deve avere la potenzialità di provare la verità di fatti rilevanti per il procedimento amministrativo.
  3. Il dolo generico: La consapevolezza e volontà della falsa attestazione. Il reato è escluso solo in caso di errore dovuto a negligenza, poiché non esiste la fattispecie colposa.

Qualora le accuse fossero queste, i responsabili andrebbero incontro a sanzioni di natura sia penale che amministrativa, con impatti diretti sulla sopravvivenza stessa dell'opera.

Rischio demolizione e fiscalizzazione

La sanzione ordinaria per gli abusi sostanziali è il ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, la legge prevede la "fiscalizzazione dell'abuso" (artt. 33 e 38 T.U. Edilizia): se la demolizione non può avvenire senza danneggiare le parti legittime dell'edificio, si applica una sanzione pecuniaria. Per accedere a questa via, è necessaria una perizia giurata depositata in Tribunale che dimostri tecnicamente l'impossibilità del ripristino.

Sanzioni pecuniarie e calcolo del profitto

Per evitare decisioni arbitrarie, gli uffici tecnici utilizzano criteri rigorosi e uniformi. Nel caso di ristrutturazioni abusive, la sanzione è pari al doppio dell'incremento del valore venale. Il calcolo tecnico segue una formula standard: P (Profitto) = Vva (Valore venale attuale) – Vvp (Valore venale precedente) – Cp (Costo di produzione). Questa sottrazione tra il valore post-opere (basato su quotazioni OMI corrette per vetustà e stato conservativo) e i costi sostenuti garantisce che la sanzione sia effettivamente commisurata all'utile economico ricavato dall'abuso.

La tutela del paesaggio dopo la sentenza 19/2024

Data la delicatezza del centro storico fiorentino, il vincolo paesaggistico è centrale. Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, l'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo richiede il pagamento della somma maggiore tra danno arrecato e profitto conseguito. Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale (Sent. 19/2024), ribadendo che la competenza legislativa è esclusiva dello Stato (Art. 117 Cost.). Le Regioni non possono "annacquare" la tutela del territorio introducendo minimi forfettari o calcoli basati solo sui costi di costruzione (come tentato in passato dalla Lombardia). Inoltre, i tempi sono perentori: l'autorità ha 180 giorni per concludere l'accertamento, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni.

I reati contro la fede pubblica sono definiti dalla legge come plurioffensivi. L'interesse immediato tutelato è la correttezza e la veridicità degli atti della Pubblica Amministrazione, ma l'interesse mediato è quello del cittadino, che ha il diritto di veder garantita la trasparenza e la legalità nella gestione del proprio territorio. Quando un funzionario attesta il falso, non tradisce solo l'amministrazione, ma rompe il patto di fiducia con la collettività.

Questa indagine rappresenta dunque un momento cruciale per la giustizia fiorentina: potrebbe servire a ristabilire il confine tra lo sviluppo edilizio e il rispetto dei vincoli che proteggono l'identità e l'ambiente della nostra città.