Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato
Gent.mo Avv. Visciola,
abito in un Condominio provvisto di riscaldamento centralizzato. I costi che sostengo annualmente sono altissimi e mi distaccherei volentieri dall'impianto condominiale per conseguire un risparmio in termini economici. Posso staccarmi dall'impianto condominiale e non partecipare più alle spese condominiali relative al riscaldamento?
Gentilissimo,
è ammesso il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, purché da tale distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Ove effettuato, il condomino deve comunque continuare a pagare le spese di conservazione, perché l'impianto resta un bene comune.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 19 gennaio 2026, n. 1098, la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato non consente di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti. In detta ordinanza, si precisa espressamente che “Il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane, quindi, obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare”.
E ciò in quanto il distacco dall'impianto comporta rinuncia all'uso del servizio, ma non alla comproprietà del bene comune, con tutti gli oneri economici che ne conseguono.
Cordialmente,