Animali in stiva dell'aereo: serve una dichiarazione

Redazione Nove da Firenze

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nella causa C-218/24 assume rilievo sia sotto un profilo negativo che sotto un profilo, che potremmo dire, positivo. Gli animali che viaggiano in stiva vengono equiparati ad ogni altro bagaglio (questo è il profilo negativo) presente nella stiva stessa e tale circostanza assume rilevanza in caso di smarrimento poiché il proprietario sarà risarcito seguendo il regime di responsabilità previsto per i bagagli. Potrà, invece, essere risarcito in maniera diversa, il proprietario che al momento del check in abbia effettuato una “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione”. Quest’ultimo è il profilo positivo poiché insegna ai proprietari un modo per tutelare se stessi ed il proprio animale d’affezione.

Il caso

Una passeggera viaggiava su un volo con sua madre e il suo animale da compagnia. A causa delle dimensioni e del peso, il cane doveva essere sistemato in un trasportino e messo in stiva. Al check-in la passeggera non ha effettuato per i bagagli una “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione” e durante il trasporto verso l’aereo il cane è fuggito e non è stato possibile recuperarlo.

Una volta venuta a conoscenza dell’accaduto, la passeggera chiedeva un risarcimento del danno pari ad € 5.000,00, includendo nella somma anche il danno morale dalla stessa patito a causa della perdita. La compagnia rifiutava di pagare e si rendeva disponibile al pagamento del risarcimento entro il limite previsto per i bagagli consegnati.

Il Giudice adito si rivolgeva alla Corte di Giustizia chiedendo di stabilire se la nozione di «bagagli», ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri. La risposta a questa domanda è stata NO, gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli». Il termine «bagagli» non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione, soprattutto se si considera che secondo la Convenzione di Montreal gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. Tuttavia, mentre le «persone» possono essere ricomprese nella nozione di «passeggeri», gli animali no.

«Pertanto un animale da compagnia rientra nella nozione di bagagli e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. Non solo, la Corte si è spinta oltre ricordando che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale che quello materiale. Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso,la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l’accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare» commenta Sara Astorino, consulente legale, dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori.