Nuove sanzioni per chi impianta vigneti senza autorizzazione
Grazie a una nuova normativa regionale i casi di impianto non autorizzato di superfici vitate saranno valutati in maniera piu' equa colmando così una lacuna della normativa nazionale. La proposta di legge che dispone norme innovative in materia di impianto e reimpianto di superfici vitate e' stata approvata dalla giunta regionale allo scopo di costruire un sistema piu' giusto e equilibrato di sanzionamento e di regolarizzazione in caso di reimpianto viticolo non autorizzato.
A questo argomento e' infatti dedicato un solo articolo di una legge dello Stato dell'87, che dispone la sanzione dell'estirpazione delle viti per ogni tipo di trasgressione alle disposizioni sugli impianti.
Inosservanze lievissime e gravi finiscono dunque per costare all'imprenditore agricolo lo stesso tipo di sanzione: il pagamento di una multa e l'estirpazione del vigneto. "Ci sembrava assolutamente ingiusto - spiega l'assessore all'agricoltura Moreno Periccioli- che il responsabile di un impianto viticolo assolutamente abusivo e il responsabile di un impianto del tutto lecito, ma magari avvenuto con qualche difetto nella richiesta di autorizzazione, fossero soggetti allo stesso tipo di sanzione.
Vorrei sottolineare, oltretutto, che il fenomeno degli impianti "contestati" in Toscana è ridottissimo: i casi segnalati riguardano 189 ettari su un totale di 65 mila ettari di superfici vitate, per una percentuale dello 0,3 per cento. A maggior ragione, quindi, era importante, sanzionare i rari casi 'sostanziali' di impianto non autorizzato, ma valutare in maniera equa le tante situazioni in cui le infrazioni lievi rischiano di essere punite troppo severamente".
L'articolato della legge si apre con un riferimento al principio generale che codifica il sistema del reimpianto subordinando ogni impianto o reimpianto ad autorizzazione.
Quindi vengono presi in considerazione i singoli casi di impianto illegittimo. Per le inosservanze "sostanziali", cioè per i casi in cui l'impianto avvenga in maniera del tutto illecita, e' prevista una sanzione pecuniaria da 2 a 6 milioni per ettaro impiantato e l'estirpazione. Tale estirpazione non avverrà, pero', nel caso che all'impianto faccia seguito, entro un termine perentorio, l'acquisizione del diritto di reimpianto, o l'estirpazione di una superficie equivalente nell'ambito di una medesima azienda e sempreché sopraggiunga la necessaria autorizzazione a sanatoria.
Nella legge vengono poi contemplate altre ipotesi: se, per esempio, si procede a reimpiantare un vigneto a fronte di una precedente estirpazione non regolarmente notificata, purché il reimpianto sia avvenuto nei tempi previsti è prevista la sola sanzione pecuniaria e in termini ridotti.
La legge stabilisce infine che sia la Provincia l'ente competente alla irrogazione delle sanzioni.