Frazionamento e parti comuni: come evitare una lite condominiale

Spesso vecchi appartamenti di ampia metratura vengono frazionati in più unità abitative e venduti "per investimento", in tal caso è bene conoscere gli obblighi relativi alle parti comuni

Roberto
Roberto Visciola
20 novembre 2018 13:11
Frazionamento e parti comuni: come evitare una lite condominiale

Gentilissimo Avvocato Roberto Visciola, nel caso di frazionamento di un appartamento, con creazione dunque di due appartamenti rispetto a quello originario, a chi compete sostenere i costi per la realizzazione di una cassetta della posta aggiuntiva e nuovo campanello per l'appartamento in più risultante dal frazionamento?

Gentilissimo,prima di procedere al frazionamento, Le suggerisco innanzitutto di verificare se qualcosa è disposto all'interno del regolamento condominiale.In linea generale, posso osservare che il frazionamento all'interno di una proprietà privata è possibile, se ciò non danneggia le parti comuni.E' pur vero che il frazionamento determina la necessità di creare una nuova cassetta per la posta e un nuovo campanello. Incidendo su parti comuni, è necessario che l'intervento sia tale da non danneggiare la proprietà comune e che si integri alla perfezione con essa, mantenendo inalterato il decoro.

Suggerisco di portare il progetto in assemblea, affinché non vi siano contestazioni future. Le spese, in ogni caso, dovranno essere sostenute dalla parte che ha reso necessario l'intervento, ovvero il proprietario dell'immobile frazionato.Qualora, tuttavia, le cassette della posta ed il citofono risentissero dell'anzianità dello stabile, il frazionamento potrebbe costituire occasione per valutare l'installazione di nuove cassette della posta e nuovo apparato di citofono (anche con videocitofono, per motivi di sicurezza): in tal caso, le spese dovranno esser sostenute da tutti i condomini, secondo quanto disposto dall'art.

1123, primo comma, c.c.: “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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