Casa, abbattere un muro portante? Risponde l'avvocato Visciola

Torna la seguitissima rubrica curata dall'Avvocato Roberto Visciola

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 settembre 2014 16:48
Casa, abbattere un muro portante? Risponde l'avvocato Visciola

Gentilissimo Avvocato, può un condomino, nel rifare il proprio appartamento, eliminare un muro portante?

Gentile Signore,

i muri portanti rientrano, per espressa disposizione codicistica, tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.). Trattandosi di parti comuni, varrebbe la regola di cui all'art. 1102 del codice civile, che sancisce il diritto di ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.

Questo principio viene costantemente richiamato dalla giurisprudenza ogni qualvolta si tratti di interventi riguardanti le parti comuni dell'edificio (in ultimo, si veda la recentissima Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 10852/2014, dettata in merito all'installazione di un ascensore nel condominio).

Il proprietario di ciascun piano potrebbe dunque, in teoria, utilizzare per proprie esigenze i muri portanti, a condizione che tale utilizzazione risulti contenuta entro i limiti fissati dall’art. 1102 c.c..

Nel caso di specie, tuttavia, l'abbattimento di un muro portante di un edificio in condominio non può esser fatto rientrare nell’ambito delle facoltà concesse al singolo partecipante alla comunione, ma costituisce vera e propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall’art. 1120 c.c. che richiede l'approvazione in sede di assemblea da parte della maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno i due terzi del valore dell'edificio: un conto, infatti, è l'uso di una cosa comune, che non pregiudichi la possibilità degli altri di farne parimenti uso; ben altra cosa è l'abbattimento che, per sua stessa natura, ne impedisce l'uso degli altri condomini.

Proprio l'art. 1120 c.c. contiene, all'ultimo comma, una statuizione che sicuramente trova applicazione nel caso di specie, costituendo un limite inderogabile alle decisioni che possono esser prese in sede di assemblea: Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

In conclusione, sarà certamente necessaria una perizia preliminare che attesti e garantisca la sicurezza delle opere che il condomino intende eseguire; in ogni caso, trattandosi di intervento certamente delicato in quanto incidente sui muri portanti, suggerirei al Condominio di procedere inviando una diffida a non dar corso ad opere che non siano certificate e con riserva di ogni danno materiale e morale in caso contrario.

Qualora, infatti, da detto abbattimento conseguissero danni allo stabile, ogni responsabilità dovrà essere imputata al condomino che lo ha causato.

Cordialmente,

Avv. Roberto VisciolaAspettiamo i vostri quesiti alla mail: nove@nove.firenze.itL'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico

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