Danni al Condominio, e se l'assicurazione non paga? Risponde l'Avvocato Visciola

"L’amministratore, mi aveva rassicurato che il costo dei lavori sarebbe stato coperto dall’assicurazione, non ho mai visto preventivi, né fatture. A distanza di un anno mi chiede di pagare, in quanto l’assicurazione non paga"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 novembre 2013 15:56
Danni al Condominio, e se l'assicurazione non paga? Risponde l'Avvocato Visciola

Gentile Avvocato, per perdite dal mio bagno che avevano danneggiato l’appartamento sottostante, sono stati eseguiti dei lavori di riparazione nel mio appartamento. L’incarico ai professionisti è stato dato direttamente dall’amministratore, che mi aveva rassicurato che il costo dei lavori sarebbe stato coperto dall’assicurazione, tant’è che non ho mai visto preventivi, né fatture. A distanza di un anno dai lavori eseguiti mi chiede di pagare, in quanto l’assicurazione non paga.

Cosa posso fare? Caro Signore, dobbiamo innanzitutto partire da un presupposto: essendovi state delle perdite dal suo appartamento, ed avendo queste danneggiato l’appartamento sottostante, era senz’altro necessario provvedere alla riparazione. I lavori di riparazione nel suo appartamento, dunque, andavano sicuramente fatti, anche al fine di evitare che i danni all’appartamento sottostante aumentassero (il che avrebbe comportato spese ancora maggiori per la riparazione). A questo punto, però, andrebbero approfondite alcune questioni. In primo luogo, e in punto di fatto, si dovrebbe individuare quale tubazione ha causato, con la sua rottura, le infiltrazioni, dal momento che esistono tubazioni di natura condominiale ed altre di natura privata: nel primo caso, i costi della riparazione sono imputabili a tutti i condomini, in quanto spese di spettanza condominiale; nel secondo caso, le spese ricadono sul singolo privato proprietario.

L’amministratore o chi ha effettuato i lavori saprà scioglierle questo dubbio, specificando la natura e tipologia del guasto. In secondo luogo, e in punto di diritto, è da affrontare la questione della copertura assicurativa: lascia perplessi il fatto che l’amministratore – come lei mi riferisce – le avesse garantito che avrebbe pagato tutto l’assicurazione, laddove invece l’assicurazione si rifiuta ora di pagare. Le consiglio quindi di esaminare con attenzione con il suo amministratore la copertura della polizza assicurativa, dal momento che, in alcuni contratti, è coperta dalla assicurazione anche la rottura di tubazioni private, oltre a quelle di natura condominiale.

Verificate, dunque, se sia legittimo il rifiuto di pagamento da parte dell’assicurazione: in caso contrario, insistete sull’assicurazione affinché provveda, nel rispetto di quanto previsto nella polizza. Infine, la questione dei costi. Nel caso in cui tutte le verifiche di cui sopra dessero esito a lei sfavorevole (risultando le perdite derivanti da tubazioni di sua proprietà e sussistendo validi motivi a sostegno del rifiuto dell’assicurazione di pagare), le suggerisco di verificare l’entità dei costi che le verrebbero addebitati, per valutarne la congruità. Per inciso, lascia perplessi il fatto che l’amministratore abbia contattato i professionisti senza mai mostrarle preventivi e/o fatture: ma questo potrebbe, peraltro, essere un elemento a suo vantaggio, dimostrando, da un lato, la sua buona fede e, dall’altro, la iniziale certezza dell’amministratore in ordine alla copertura delle spese da parte dell’assicurazione; inoltre, questo contesto lascia presumere che lei non sia direttamente soggetto destinatario delle fatture stesse, essendo l’incarico stato conferito non da lei, ma dall’amministratore. Pertanto, laddove le spese a lei addebitate risultassero oggettivamente eccessive – riuscendo lei a dimostrare che gli stessi lavori di riparazione avrebbero potuto esser eseguiti a regola d’arte anche a cifre inferiori – inviti il suo amministratore a concordare con i professionisti, da lui stesso contattati, una riduzione del prezzo, dal momento che, se è vero che i lavori andavano eseguiti, è altrettanto vero che lei è tenuto a pagarne solo il giusto prezzo. Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.

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