Indubbiamente il superbonus rappresenta un vantaggio fiscale, ad un primo sguardo, imperdibile, anche per i soggetti fiscalmente incapienti in quanto risultano possibili la cessione dell'intera detrazione o la richiesta di uno sconto in fattura pari alla detrazione medesima, permettendo quindi al contribuente di monetizzare nell'immediato il bonus.
Non fermiamoci, però, alle apparenze. Trattandosi di una normativa agevolatrice, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, per poter usufruire dello sconto o della detrazione sopra citati, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
Le difficoltà non finiscono qui, in quanto le disposizioni legislative in materia e le circolari dell’Agenzia dell’Entrate, purtroppo non sembrano concordare su tutti gli aspetti della disciplina, anzi, tutt’altro: incasso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, infatti, secondo la Circolare 24/E dell’Agenzia, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Di tutto quanto appena riportato, però, pare proprio che non se ne trovi alcuna traccia nel Dl Rilancio e, in particolare, nel suo art. 119, vero e proprio riferimento per il superbonus.
In conclusione, quindi, ritornando al discorso iniziale, occorre “andarci coi piedi di piombo” e valutare bene tutti gli aspetti prima di addentrarsi nel labirinto di quest’agevolazione.