La direttiva UE sulla gig economy

Sponsorizzato

Il Parlamento europeo ha approvato nuovi diritti per i lavoratori

Europe
Europe Direct Firenze
26 aprile 2019 13:37
La direttiva UE sulla gig economy

Il 16 aprile 2019 è stato approvato nel Parlamento europeo un testo legislativo con 466 voti favorevoli, 145 contrari e 37 astenuti dal titolo “Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea“. Le nuove norme introducono infatti diritti minimi per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un’occupazione occasionale, a breve termine, cioè i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti. L’art.

1, comma 1 recita: “Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro.” Comma 2: “La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.” Con l’approvazione di queste norme si garantisce una maggiore protezione per questi lavoratori, assicurando loro condizioni di lavoro più trasparenti e prevedibili in quanto tutti i lavoratori , fin dal primo giorno, devono essere informati delle condizioni del loro contratto di lavoro. Queste norme si applicano anche ai tirocinanti e agli apprendisti retribuiti se lavorano in media almeno tre ore alla settimana e 12 ore su quattro settimane. Sono invece esclusi dalle nuove norme i lavoratori marittimi o i pescatori, date le specificità delle loro condizioni di lavoro.

Gli Stati membri inoltre dovrebbero poter garantire che talune disposizioni della presente direttiva non si applichino a determinate categorie di funzionari pubblici - servizi pubblici di emergenza, forze armate, autorità di polizia, magistrati, pubblici ministeri, investigatori o altri servizi preposti all’applicazione della legge - data la specifica natura dei compiti che sono chiamati a svolgere o le loro condizioni di lavoro. Anche ai lavoratori effettivamente autonomi non si applicano queste norme in quanto non soddisfano tali criteri.

Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore ed è opportuno tenerne conto nell’applicazione della direttiva. L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato. Si ha il falso lavoro autonomo quando il lavoratore è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro (le cd false partite IVA ndr).

In questo caso tali persone dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro ci si deve fondare sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non basarsi sul modo in cui le parti descrivono il rapporto. Questa direttiva è importante perché è una risposta alla richiesta di maggior tutela e trasparenza nei confronti delle nuove forme di lavoro nate dal cambiamento del mercato del lavoro dove la regola è il contratto a breve termine e flessibile.

I lavori atipici, la cosiddetta gig economy dove il lavoro si sviluppa a richiesta, devono quindi godere di una protezione minima e queste nuove norme vanno in tal senso. Secondo i dati raccolti i beneficiari delle nuove norme sono coloro che lavorano più di 12 ore al mese e su una popolazione di 200 milioni di lavoratori europei sono stimati circa 3 milioni i lavoratori con impieghi atipici o nuove forme di impiego. Le forme di impiego atipiche comprendono:

 lavoratori con contratti a zero-ore (coloro che lavorano nelle catene di fast-food, nei centri logistici o come addetti al rifornimento scaffali nei supermercati

 collaboratori domestici o lavoratori con voucher (chiamati a svolgere lavori di pulizia, di giardinaggio, di assistenza a bambini o anziani)

 lavoratori delle piattaforme digitali (autisti su richiesta o corrieri) I lavoratori hanno il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro.

Le informazioni di base dovrebbero pertanto pervenire loro il prima possibile e al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Il resto delle informazioni dovrebbe pervenire loro entro un mese dal primo giorno di lavoro. Per primo giorno di lavoro si dovrebbe intendere l'inizio effettivo della prestazione di lavoro da parte del lavoratore nel rapporto di lavoro. Le informazioni che devono essere fornite per iscritto, a norma della presente direttiva, possono essere fornite per via elettronica visto il crescente utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale. Secondo l’infografica fornita dal Parlamento europeo i nuovi standard minimi migliori per tutti lavoratori si possono condensare in questi punti:

 le informazioni sugli aspetti essenziali del lavoro devono essere fornite entro una settimana

 il periodo di prova è di massimo 6 mesi

 il diritto di lavorare per altri datori di lavoro è consentito grazie al divieto della clausola di esclusività

 il diritto al risarcimento è riconosciuto in caso di cancellazione tardiva del lavoro concordato con il datore di lavoro (per i lavoratori con orari di lavoro variabili)

 il diritto alla formazione obbligatoria gratuita

Questa direttiva, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, lascia ai governi nazionali tre anni di tempo per decidere in che modo adattare le rispettive legislazioni. Trattandosi di “diritti minimi” riconosciuti niente vieta agli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori.

(Art. 20 comma 2).  Al contrario la direttiva non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri. (Art.20 comma 1) e lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito ai lavoratori da altri atti giuridici dell'Unione.(Art.20 comma 3). Il relatore Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES) da detto: "Questa direttiva è il primo grande passo verso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che riguarda tutti i lavoratori dell'UE.

Questa direttiva stabilisce pari "diritti minimi" per tutti i lavoratori in Europa: "diritti minimi". Non stabilisce leggi, non stabilisce metodi, non stabilisce criteri di applicazione, perché ciò sarà fatto dagli Stati membri. Sia chiaro: non vi sono interferenze nel principio di sussidiarietà; ciò che stabilisce sono "diritti" e "minimi" in modo che in Europa si possa parlare di un'Europa sociale in cui sviluppare la vita professionale.”

In evidenza