I difetti di un veicolo e le riparazioni in garanzia

Il parere dell'Avv. Roberto Visciola, con alcune sentenze della Corte di Cassazione

Roberto
Roberto Visciola
26 marzo 2020 18:40
I difetti di un veicolo e le riparazioni in garanzia

Buongiorno Avv. Visciola,

ho acquistato un autoveicolo nuovo e, dopo qualche giorno di utilizzo, inizia a presentare problemi. In particolare, il motore si spegne improvvisamente. Basta spegnere e riaccendere ed il problema pare risolversi, per poi improvvisamente ripresentarsi. Sono stato costretto di rivolgermi più volte all'officina autorizzata, che tuttavia, all'esito, non riscontra alcun problema: dopo le verifiche non risulta alcun problema o guasto.

Ogni volta che la porto in officina la macchina pare non aver problemi, ma ritengo che l'autoveicolo sia difettato. Cosa posso fare?

Gentilissimo,

la tutela legale per autoveicoli difettosi si muove su più fronti.

Dal momento che pare esservi una netta difformità di vedute tra l'officina e lei quale utilizzatore diretto dell'autoveicolo, sarebbe innanzitutto necessario munirsi di elementi di prova tali da poter dimostrare i difetti riscontrati. E ciò in quanto – mi par di capire – ogni volta che il veicolo si presenta in officina, parrebbe risultare in perfette condizioni.

Valuti, inoltre, se per quel tipo di veicolo vi sono stati richiami da parte della casa madre per sostituire in garanzia delle parti o se risultino vizi di produzione che affliggono quello specifico veicolo: in tal caso, con l'ausilio di un legale e l'intervento di un tecnico, potrà verificare se sussistono o meno gli estremi per far accollare al concessionario ogni onere da Lei sostenuto, anche facendo leva sulla c.d correntezza commerciale, secondo la quale alcune case automobilistiche accettano di farsi carico degli oneri sostenuti dai clienti per far fronte ad alcune problematiche di cui certi modelli risultano affetti, quali vizi di produzione.

Più problematico pretendere la sostituzione o restituzione dell'auto difettosa, essendo più complessa l'attività probatoria richiesta, in quanto destinata, da un lato, a dimostrare eventuali garanzie e rassicurazioni ricevute all'atto dell'acquisto e, dall'altro, a dimostrare che il veicolo è rimasto in officina per più della metà del tempo da quando il consumatore ne ha preso possesso (in tal senso, alcune sentenze della Corte di Cassazione).

Sicuramente lei ha comunque diritto di pretendere l'eliminazione dei vizi riscontrati, essendo obbligo del venditore, ai sensi dell'art. 1182 c.c., eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato o comunque che ne diminuiscono sensibilmente il valore (Cass. civ. Sez. II, n. 30572/2011).

Andrebbe, altresì, valutato se queste continue defezioni del veicolo siano tali da renderlo inadatto allo scopo per il quale era stato acquistato, potendosi, laddove sussistano tali condizioni – ma è un'ipotesi estrema – far leva sulla consegna dell'aliud pro alio, tutelabile mediante l'azione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass. Civ. Sez. II, n. 8537/1994).

E' chiaro però che ogni valutazione del caso potrà essere effettuata solo previa analisi della gravosità dei difetti riscontrati e della frequenza con la quale tali difetti si presentano, dovendo – come detto in apertura – munirsi di adeguato supporto probatorio per poter correttamente avanzare qualche contestazione ufficiale.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

Cass. civ. Sez. II, 19/10/1994, n. 8537

Ditta Sportauto c. Rizzo e altri

VENDITA Mancanza di qualità

Il vizio redibitorio, di cui all'art. 1490 c.c., riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione ed, in genere, ogni altra imperfezione o alterazione della cosa; l'inidoneità, invece, della stessa all'uso cui era destinata e la sua appartenenza ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto configura consegna di aliud pro alio, tutelabile mediante l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione, di cui all'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni degli art. 1490 e 1497 c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva ritenuto inidoneo all'uso per i quale era stato acquistato un "portatutto" privo di vizi di costruzione, però non adattabile all'autovettura dell'acquirente).

Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30572 (rv. 620969)

Di Felice Paolo Figlio s.a.s. c. De Carolis

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Luogo dell'adempimento VENDITA Vendita in genere

OBBLIGAZIONI IN GENERE - Adempimento - Luogo dell'adempimento - In genere - Compravendita - Impegno del venditore ad eliminare i vizi o sostituire la cosa difettosa - Luogo di adempimento dell'obbligazione - Quello in cui dev'essere effettuata la riparazione - Fondamento - Costituzione in mora del creditore - Condizioni - Fattispecie

In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), va adempiuto, ove non ne sia determinato il luogo dalla convenzione o dagli usi, tenendo conto della natura della prestazione, ai sensi dell'art. 1182, primo comma, cod.civ.; ne consegue che se, come nella specie, la prestazione consiste nell'eliminazione dei difetti di verniciatura di un'automobile, perfettamente marciante, il predetto obbligo va eseguito ove la riparazione dev'essere effettuata, ben potendo il debitore indicare al creditore anche un'officina terza, cioè una struttura idonea per locali ed attrezzature, così costituendo in mora il creditore, richiedendo invero l'obbligo di cooperazione gravante su quest'ultimo che egli si renda parte attiva per porre il bene nella disponibilità del debitore.

(Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della sentenza impugnata che, sul punto, aveva ritenuto doversi adempiere l'obbligazione della venditrice mediante ritiro della vettura danneggiata presso il domicilio del compratore e successiva restituzione al medesimo dopo la riparazione, finendo così con il far coincidere il luogo dell'adempimento con il domicilio del creditore). (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 08/02/2005)

FONTI

Egr. Avvocato Visciola,

ho letto il suo articolo sulle rotture e/o guasti che avvengono subito alla scadenza della garanzia. Ebbene si ci troviamo perfettamente in un caso simile. Può aiutarci? Il problema si è verificato su una autovettura, sulla quale, prima della scadenza biennale della garanzia, abbiamo fatto effettuare un tagliando – non particolarmente economico - presso una officina autorizzata, peraltro quella che ci ha venduto e consegnato direttamente l’auto. Dopo appena due giorni e 50 Km percorsi l’auto presenta alla diagnosi “Anomalie al Sistema di scarico”.

Nuovamente in officina con nuova diagnosi, viene effettuato nuovo intervento con ulteriore spesa a nostro carico in quanto scaduta la garanzia. Tenga conto che sulla precedente autovettura, dello stessa tipologia e stesso marchio, avevamo dovuto effettuare numerosi (troppi) interventi di riparazione e all'atto dell'acquisto della nuova auto ci era stato garantito che tali problemi erano completamente risolti sul nuovo modello. Cosa possiamo fare? Posso chiedere la restituzione dei soldi versati all'atto di acquisto ed il cambio del veicolo?

Gentilissimi,

partendo dalla precisazione finale che mi viene riferita, andrebbe innanzitutto valutato il valore della garanzia che Vi venne data, ovvero se vi fu un'espressa – e dimostrabile – assunzione di responsabilità in tal senso da parte del concessionario.

In caso contrario, come presumo possa essere accaduto, ovvero nel caso di particolari lodi da parte del concessionario in merito al nuovo modello, fatte verbalmente e rientranti nel classico modus operandi dei venditori, vale l'antico brocardo che mette in guardia l'acquirente, caveat emptor.

Una tutela può comunque essere rinvenuta nella specifica normativa posta a tutela dell'acquirente.

Qui siamo di fronte ad un'autovettura sottoposta a regolare tagliando che, alla scadenza della garanzia, e trascorsi solo due giorni dal tagliando medesimo, ha presentato un problema che ha richiesto un ulteriore esborso di denaro.

C'è da premettere che la garanzia legale sui beni di consumo ha durata biennale, ma non vi rientra il costo di intervento del tagliando che – salvo sia compreso all'interno di specifici pacchetti previsti all'atto dell'acquisto del veicolo – va pagato a parte anche in corso di garanzia.

E' chiaro, però, che se durante un tagliando in garanzia si rinvenga un pezzo da sostituire, la garanzia biennale di cui sopra consente la sostituzione del pezzo guasto senza ulteriori esborsi di denaro. Tale sostituzione in garanzia, tuttavia, non comporta un prolungamento della garanzia biennale in merito al pezzo sostituito.

Nel caso di specie, dunque, andrebbero verificati gli interventi effettuati nel corso del tagliando, al fine di individuare un'eventuale responsabilità in merito al guasto verificatosi. Nel caso in cui, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto – in sede di tagliando – ritenersi prevedibile un guasto, l'officina avrebbe dovuto procedere alla sostituzione in garanzia, senza costi ulteriori a Suo carico.

Laddove, invece, il guasto non fosse preventivabile, essendo scaduta la garanzia, il costo dell'intervento è purtroppo a Suo carico. Ovviamente, sul pezzo sostituito inizia a decorrere una nuova garanzia biennale.

Avvalendosi dell'ausilio di un legale e con l'intervento di un tecnico, potrà verificare se sussistono o meno gli estremi per far accollare al concessionario ogni onere da Lei sostenuto, anche facendo leva sulla c.d correntezza commerciale, secondo la quale alcune case automobilistiche accettano di farsi carico degli oneri sostenuti dai clienti per far fronte ad alcune problematiche di cui certi modelli risultano affetti, quali vizi di produzione.

Assai più complesso è sostenere un eventuale Suo diritto alla restituzione dell'auto difettosa, dal momento che servirà una ancor più complessa attività probatoria, destinata, da un lato, a dimostrare eventuali garanzie e rassicurazioni ricevute all'atto dell'acquisto e, dall'altro, a dimostrare che il veicolo è rimasto in officina per più della metà del tempo da quando il consumatore ne ha preso possesso (in tal senso, alcune sentenze della Corte di Cassazione).

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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