Fumi, odori o rumori del vicino: il fritto può essere un reato

La convivenza tra vicini può essere minata dagli usi e consuetudini che non tengano conto del reciproco rispetto

Roberto
Roberto Visciola
16 gennaio 2019 17:59
Fumi, odori o rumori del vicino: il fritto può essere un reato

Gentile Avvocato Visciola,

abito in un condominio, ma la convivenza sta diventando difficile per un motivo che vado ad esporre. Nel condominio vive una famiglia che è solita dare quasi quotidianamente feste in casa, cucinando – anzi, friggendo - per più persone. L'odore di fritto sta diventando parte integrante del nostro stabile, invadendo le scale ed ogni spazio comune, anche perché sembra non venga data la necessaria areazione nei locali interessati di proprietà privata. Cosa possiamo fare?

Gentilissimo,

la fattispecie non è così anomala come potrebbe sembrare. La convivenza in un condominio espone alla necessità di tollerare la presenza di vicini, con i quali – stante la natura del condominio – ci si trova a dover spartire spazi comuni, quali, ad esempio, scale e pianerottoli, sorgendo, talvolta, problemi e la necessità di rivolgersi ad un avvocato.

Tollerare non significa, infatti, dover sopportare qualunque cosa, esistendo dei limiti di normale tollerabilità che non possono essere oltrepassati.

Fumi, odori o rumori – in particolare – rientrano tra le fattispecie in cui il limite della normale tollerabilità costituisce il confine invalicabile oltre il quale non si può andare.

Qualora ciò accada – come parrebbe essersi verificato nel caso di specie, in cui un'unità immobiliare, destinata a civile abitazione, è stata di fatto trasformata in locale “friggitoria”, servendo quotidianamente un significativo numero di persone, ben superiore alla media di persone destinate ad abitare nel medesimo appartamento – può configurarsi addirittura un'ipotesi di reato.

Con sentenza n. 14467 del 2017, la Corte di Cassazione ha, infatti, inquadrato le “molestie olfattive” nel reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 c.p., proprio in occasione di una vertenza simile a quella sopra prospettata.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la contravvenzione di cui all'art. 674 del Codice penale è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..

Il reato, inoltre, sussiste anche laddove la condotta sia meramente occasionale, avendo il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 c.p., carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. Anche un solo atto comportante un'emissione molesta costituisce quindi reato.

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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