Divorzio: l'assegno sociale INPS e l'assegno previsto in sede di separazione

Continua la rassegna legale sulla composizione dei rapporti economici tra ex coniugi

Roberto
Roberto Visciola
12 novembre 2019 14:59
Divorzio: l'assegno sociale INPS e l'assegno previsto in sede di separazione

Gentile Avv. Visciola,

sono titolare di un assegno sociale e separata.

Al momento della separazione col mio ex marito, il Giudice ha sentenziato un mantenimento in circa trecento euro.

L’INPS detrae questo importo dall’assegno sociale che si riduce a meno di duecento euro.

Ho quindi provveduto al divorzio in Comune, prevedendo un assegno di mantenimento a cifra simbolica, visto che il mio ex marito è titolare di una pensione con tutti i suoi beni immobili pignorati e si trova impossibilitato a versare il mantenimento, che infatti da anni non ha mai versato.

Tutto questo è stato scritto agli uffici pensione dell’INPS, allegando anche le nuove condizioni di divorzio.

Tuttavia, l'assegno sociale è rimasto il medesimo, in quanto pare si attengano alla sentenza di separazione. E' corretto?

Gentilissima,

l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Per l'anno 2019 (gli importi e requisiti, come detto, vengono stabiliti di anno in anno) l’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per tredici mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.

I requisiti di legge sono però precisi: 67 anni; stato di bisogno economico; cittadinanza italiana; residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Quanto ai sopra esposti requisiti, dobbiamo porre l'attenzione sullo stato di bisogno economico, dal momento che nel calcolo del reddito di una persona rientrano i redditi di immobili di proprietà (tranne la casa di abitazione), nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Nel nostro caso, dunque, vi è da considerare l'assegno di mantenimento che deve corrisponderle il suo ex marito.

L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che il riconoscimento dell’assegno sociale sia subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Ovvero - per quel che ci riguarda - l'assegno di mantenimento a carico del suo ex marito.

La giurisprudenza, sul punto, è assolutamente chiara.

Il fatto di non aver mai percepito l'assegno di mantenimento non determina automaticamente il diritto di chiedere all'Inps l'assegno sociale, ove non si dimostri l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive volte al recupero della somma che le sarebbe spettata.

Solo gli infruttuosi tentativi di riscossione o altri elementi probatori possono dimostrare l'effettiva incapienza economica dell'ex coniuge obbligato.

Ecco pertanto come la riduzione dell'assegno di mantenimento effettuata di comune accordo tra le parti in sede di divorzio – di fronte ad un giudice o in Comune – potrebbe essere interpretata quale tentativo di elusione della legge, allo scopo di percepire l'assegno INPS in assenza dei requisiti.

E ciò in quanto, nel caso di accertata situazione di stato di bisogno il primo soggetto obbligato è l'ex coniuge e non l'Inps, chiamato ad intervenire unicamente laddove il soggetto in stato di bisogno non abbia alcun modo di percepire altrove altre fonti di reddito.

Dunque, da un punto di vista normativo, ha diritto a chiedere all'INPS l'assegno sociale solo ed unicamente nel caso in cui il suo ex coniuge non abbia concretamente la possibilità di darle l'assegno di mantenimento e lei si sia attivata comunque per ottenere da lui quanto spettante.

Un controllo a posteriori che rilevi l'insussistenza dei presupposti di legge per ottenere l'assegno Inps, la obbligherebbe a restituire allo Stato in un'unica soluzione quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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