Vicini molesti: gli orari in cui non si può fare rumore nel condominio

​In molti domandano se vi siano dei riferimenti normativi e se esistano degli orari precisi ed in quali giorni occorre mantenere la quiete tra le mura domestiche

Marco
Marco Suisola
07 novembre 2018 12:28
Vicini molesti: gli orari in cui non si può fare rumore nel condominio

 Esistono norme che disciplinano le attività rumorose, siano di natura edilizia che di altro genere. Queste ultime possono essere, per certi versi, più fastidiose in ragione della loro continuità. Si pensi ad esempio all'orario di utilizzo di strumenti musicali, all'ascolto di musica ad alto volume, ma anche all'uso dell'aspirapolvere ed in generale di tutti gli elettrodomestici rumorosi come la lavatrice. Partiamo dalle norme di legge: non esistono disposizioni di legge che stabiliscono quando si possono svolgere determinate attività.

Esistono però regole che sanzionano le immissioni intollerabili (da valutarsi di volta in volta sulla base del rumore prodotto, dell'attività che l'ha causato, ecc.) e sono disciplinate dall'art. 844 c.c. e l'art. 659 c.p. che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Vediamo più da vicino le norme riguardanti gli orari, che sono norme che prevalentemente si trovano nel regolamento di polizia locale del Comune di riferimento (cioè quello di ubicazione dell'immobile). Queste norme sono sicuramente quelle maggiormente vincolanti, poiché solitamente alla loro trasgressione segue o può seguire l'irrogazione di sanzioni amministrative.

I regolamenti di condominio possono anch'essi contenere norme sugli orari condominiali, ma per essere vincolanti in ordine all'uso delle unità immobiliari di proprietà privata devono essere contenute in un regolamento contrattuale. Prendiamo ad esempio il regolamento di polizia urbana del Comune di Milano: l'art. 83, rubricato rumori nelle case, vieta, per l'appunto nelle case, di fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8. Un divieto costante in tutto l'arco della giornata, in special modo negli orari notturni.

Suonare strumenti musicali, usare lavatrici e aspirapolvere rumorosi, tenere la televisione ad alto volume o ascoltare la musica, ecc. Tutte attività che sono vietate e rispetto alle quali il medesimo regolamento prevede nel caso di trasgressione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 18,00 € a 180,00 (art. 166). Stessa sorte, in quel regolamento, per le attività e i mestieri rumorosi e che disturbano, rispetto ai quali, l'art.

101 stabilisce che è vietato esercitarli, salvo speciali concessioni, dalle ore 19 alle ore 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri. Un centro musicale in condominio non adeguatamente insonorizzato e comunque non autorizzato (l'insonorizzazione può essere ragione di speciale concessione, deve rispettare questi orari, pena una sanzione da 25,00 € a 250,00 € (art. 166). Il regolamento assembleare può stabilire per esempio che sia vietato svolgere attività rumorose in cortile entro determinati orari.

Chiaramente i regolamenti privati non possono derogare i limiti previsti da norme pubbliche. Il regolamento contrattuale, invece, può essere più incisivo. L'atto, firmato da tutti i condòmini, può contenere norme che limitino il diritto d'uso delle singole unità immobiliari. Tali norme possono certamente riguardare anche le attività rumorose, di qualunque genere e specie, nelle abitazioni in proprietà esclusiva. Per portare un caso pratico, il regolamento contrattuale può imporre il divieto d'uso della lavatrice dalle ore 14 alle 16.

Del pari il limite può essere più generico e generale, vietando qualunque attività rumorosa entro una specifica fascia oraria. Certo, è sempre bene partire da un dato di fatto: forse sarà facile dimostrare che viene utilizzata la lavatrice, probabilmente l'uso dello strumento musicale è facilmente registrabile, ma non sempre è possibile avere la certezza, salvo ammissioni o casi particolari, di chi sia il responsabile. Non solo, rispetto a certi rumori è molto difficile provare la loro intollerabilità: si pensi allo strepitio di tacchi o ai rumori prodotti dal trascinamento di tavoli e sedie.

Fatti non sempre di facile prova e rispetto ai quali è molto difficile arrivare ad una sanzione e quand'anche vi si arrivasse, molto difficoltoso potrebbe risultare ottenere l'effettiva cessazione del problema. Sicuramente le norme di legge, cioè quelle civili e penali succitate rappresentano uno strumento di tutela: ma se provare la violazione di un regolamento locale non è impresa semplice (non impossibile), dare dimostrazione dell'intollerabilità delle immissioni (più che del disturbo del riposo) non è cosa semplice. Va sempre tenuto a mente, infatti, come ha detto la Cassazione, che non esiste il diritto al silenzio assoluto (Cass.

11 febbraio 2011 n. 3440); insomma, sebbene perizie e misurazioni possano provare il superamento delle soglie, per quei fastidiosi rumori saltuari, la miglior soluzione è il buon senso. Provare a dialogare con i vicini, piuttosto che usare l'ascia di guerra. Non è raro che in tema di rispetto degli orari di silenzio condominiale il dialogo faccia molto più di una diffida. 

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L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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