Unioni Civili e Convivenze: ecco cosa prevede la normativa

Firenze ha vissuto il suo primo Pride sabato scorso. Aver parlato di questo argomento in uno Speciale ha spinto un lettore a saperne di più

Roberto
Roberto Visciola
22 giugno 2016 18:58
Unioni Civili e Convivenze: ecco cosa prevede la normativa

Gent.mo Avv. Visciola,ho saputo che anche persone omosessuali come il sottoscritto oggi possono sposarsi. Potrebbe gentilmente darmi chiarimenti al riguardo? La ringrazio.

Gentile Signore, la recente Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto una regolamentazione sia per le unioni civili (previste per le sole coppie omosessuali), che per le convivenze di fatto (per coppie omosessuali ed eterosessuali).In particolare, detta legge è stata ampiamente pubblicizzata in quanto “consentirebbe” anche agli omosessuali di “sposarsi”.Uso il condizionale, in quanto se è vero che questa legge va sicuramente considerata un passo molto importante verso il riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali, è anche vero che comunque questa legge continua a differenziare notevolmente le coppie omosessuali da quelle eterosessuali, sancendone – di fatto – la diversità.A prima vista essa è, infatti, una grande conquista, ma cela al suo interno la persistenza di forti pregiudizi verso le coppie omosessuali.Il matrimonio continua a valere solo per le coppie eterosessuali: le coppie omosessuali non possono sposarsi, né divenire “coniugi”, potendo solo divenire “uniti civilmente” a mezzo di una unione civile.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con Sentenza 11 giugno 2014, n. 170, aveva sottolineato come la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente fosse unicamente quella definita dal Codice Civile, che stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso.Ha fatto poi molto discutere l'eliminazione dell'obbligo di fedeltà nell'ambito delle unioni civili. Tale obbligo di fedeltà – sebbene sia frequentemente disatteso – è una caratteristica essenziale di ogni matrimonio (previsto per legge e causa di addebito della separazione in caso di sua violazione): la sua voluta esclusione nel campo delle unioni civili pare frutto di un pregiudizio negativo di fondo verso le coppie omosessuali, quasi come se in esse i sentimenti (e la fedeltà che ne dovrebbe derivare) siano destinati a passare in secondo piano rispetto ad altri aspetti.

Rimane esclusa altresì la possibilità di adozione di figli da parte di coppie omosessuali.In ogni caso, vi sono diversi aspetti positivi per le coppie omosessuali, consentendo loro di poter realizzare una unione civile (non un matrimonio) dalla quale derivano determinate conseguenze giuridiche.Più precisamente, la legge n. 76/2016 consente a due persone maggiorenni, dello stesso sesso, di poter costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.E' prevista la possibilità – mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile – di assumere un cognome comune: la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché alla contribuzione ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità.

Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Sono tutte disposizioni, queste, che richiamano la disciplina prevista per il matrimonio. Tante analogie, ma anche tante differenze, anche nel caso di cessazione della unione: per le unioni civili non è previsto il divorzio, bensì una procedura più semplice. L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in tale caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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