Termosifoni: ecco quando devono essere spenti gli impianti

La scadenza non è la stessa in tutte le zone

Marco
Marco Suisola
10 aprile 2018 09:50
Termosifoni: ecco quando devono essere spenti gli impianti

Il clima ha messo in crisi anche il passaggio tra il 2017 ed il 2018, mentre gli impianti di riscaldamento caldaia-termosifoni hanno visto sempre più una gestione personalizzata dovuta all'inserimento, ad esempio, delle manopole termoregolatrici sui singoli elementi riscaldanti. 

Scadenza. Dovranno essere spenti il 15 aprile gli impianti termici come prevede il Dpr 74/2013 all’articolo 4.  

Rientrano nella fattispecie coloro che sono compresi nelle zone climatiche D ed E, ovvero quasi tutta Italia tranne le zone costiere di Sud, isole e parte di Toscana e Liguria. Firenze è in zona D. Tutte le informazioni sono online sul portale ufficiale del Comune di Firenze. 

  In zona D gli impianti sono stati accesi il 1 novembre per la durata giornaliera di 12 ore. 

In zona E, invece, i termosifoni sono stati accesi il 15 ottobre per la durata di 14 ore. La durata giornaliera di attivazione degli impianti era compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Possono restare accesi gli impianti al servizio di ospedali, case di cura adibite a ricovero o cura di minori o anziani, scuole materne e asili nido.

Ricordo che gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. 

I sindaci, con una ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita nei centri abitati o nei singoli immobili.

Restano in funzione gli impianti termici al servizio di edifici situati in zona climatica F ovvero arco alpino e appenninico tra Pistoia e Savona senza limitazioni di orario.

Chi è tenuto a verificare il rispetto del periodo e degli orari di funzionamento degli impianti termici? Il responsabile dell’impianto, in assenza di delega a un terzo responsabile, è l’occupante conduttore o comodatario, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati in condominio; il proprietario o il rappresentante legale in caso di edifici di proprietà di soggetti non persone fisiche.

Nei condomìni con impianti termici centralizzati a breve termineranno anche gli esercizi che, solitamente, coincidono con la stagione termica per consentire la corretta ripartizione delle spese del riscaldamento. La contabilizzazione, deve essere effettuata seguendo il Dlgs 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera d). In difetto, il condominio potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. 

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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