Superbonus: come asseverare l'efficientamento energetico?

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Quali sono i massimali di costo specifici?

Marco
Marco Suisola
20 luglio 2020 14:43
Superbonus: come asseverare l'efficientamento energetico?

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ottenibili da subito con uno stato di avanzamento dei lavori per almeno il 30% (per la prima “tappa” e 60% per la seconda) del loro valore complessivo per gli interventi di efficientamento energetico e/o per la messa in sicurezza da rischi sismici. A chiarire ciò è la bozza del decreto ministeriale sulle asseverazioni con il quale viene disciplinata la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal tecnico abilitato per attestare che gli interventi rispondono ai requisiti tecnici fissati e che i costi sono congrui.

Il tecnico deve dichiarare il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. Egli, inoltre, ha l’obbligo di dichiarare che il massimale della polizza assicurativa (da allegare all’atto di asseverazione a pena di nullità) è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto.

Lo schema del decreto chiarisce anche che l’asseverazione può essere presentata, utilizzando un modulo specifico, per non più di due volte per ogni intervento ed è comunque seguita, al termine dei lavori, dall’asseverazione con tutti gli elementi essenziali dell’attestazione relativa alla conclusione dei lavori.

L’agenzia ENEA incaricata dei controlli tecnici, all’esito positivo delle verifiche rilascerà informatica comprensiva del codice identificativo dell’istanza che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”.

Massimali specifici di costo

Tornano, a sorpresa, i massimali specifici di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Una lista dettagliata parametrata su costi calcolati al metro quadro o al Kw, a seconda delle differenti tipologie di lavori che si vanno ad effettuare.

I nuovi costi unitari rappresentano, dunque, un limite di congruità alla spesa e, come effetto immediato, hanno quello di abbassare i tetti di spesa fissati dal decreto.

Altra novità, infine, parrebbe quella per cui non è consentito l’accesso alle detrazioni per interventi analoghi ad altri che ne hanno già beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio e sullo stesso impianto, entro gli ultimi 10 anni. Se confermata, quindi, non sarebbe possibile trascinare sotto “l’ombrello” del superbonus eventuali ratei di sconti fiscali già maturati in passato. 

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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