Superbonus: il complesso quadro tecnico-normativo

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Ad oggi, nonostante gran parte (se non la totalità) del lavoro “a carico” del Governo sia già stato fatto, ancora restano diversi dubbi in merito

Marco
Marco Suisola
12 settembre 2020 23:40
Superbonus: il complesso quadro tecnico-normativo

Tra questi, c’è la questione del tetto di due unità, che ha confini ancora da definire completamente, soprattutto quando sia collegato al traino di interventi agevolati attraverso l’ecobonus. Più nello specifico, per le persone fisiche che effettuano gli interventi dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono essere agevolate con il superbonus del 110% solo un «numero massimo di due unità immobiliari». Questa limitazione non si applica, però, «per gli interventi effettuati sulle parti comuni».

La guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020, infatti, prevede che la limitazione per le persone fisiche relativamente al numero «massimo di due unità immobiliari» non operi esclusivamente «per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici».

Ancora, se una spesa trainante, agevolata con il superbonus Irpef e Ires del 110%, viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche per altri interventi dell’ecobonus, effettuati dai condòmini direttamente sulle proprie singole unità immobiliari residenziali (anche secondarie), a patto che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’agenzia delle Entrate dovrebbe, però, chiarire se questa possibilità di traino del superbonus del 110%, dagli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali ai lavori trainati sulle singole unità immobiliari, si applichi, alternativamente:

  1. a qualunque tipologia soggettiva di condòmini, cioè se valga anche per i professionisti, le imprese, le società, gli Iacp o le Onlus.

    In questo caso, siccome l’estensione ai lavori sulle singole unità si otterrebbe come condòmini, questa si applicherebbe a tutte le eventuali unità possedute dal condomino, senza limitazione delle due unità; inoltre, sarebbero agevolati anche i professionisti e le imprese per i lavori sulle singole unità possedute nel condominio;

  1. solo ai soggetti agevolati al 110% sulle singole unità immobiliari, diversi dai condòmini; in questo caso, i soggetti agevolati per l’estensione ai lavori sulle singole unità immobiliari sarebbero solo quelli dell’articolo 119, comma 9, lettere da b) ad e), Dl Rilancio.

    Le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sarebbero agevolate solo per un massimo di due unità.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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