Quali sono le opzioni fiscali previste dal decreto che istituisce il superbonus?
- Detrazione
La detrazione è la classica modalità di utilizzo del bonus, caratterizzata dalla necessità di disporre, possibilmente in tutti gli anni previsti dal legislatore, di un carico impositivo ordinario capiente ai fini dello sfruttamento del beneficio. La nuova detrazione del 110% (anche sui lavori trainati) e il sismabonus tradizionale sono “spalmabili” entrambi su cinque anni, dato che, se da un lato li rende abbastanza pericolosi e invoglia a seguire altre strade, dall’altro occorre ricordare che la detrazione non necessita del visto di conformità (con l’importante eccezione di chi presenta il modello 730) e comporta il costo dell’asseverazione se e nella misura in cui sia richiesta dal singolo intervento (sempre nel 110%).
- Cessione del credito
L’opzione della cessione del credito comporta un sacrificio pari all’attualizzazione imposta dall’acquirente. Vanno considerate, però, anche le spese del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica (anche, e con effetto limitativo ai fini del bonus, sulla congruità delle spese), i cui oneri sono comunque detraibili a loro volta e, come tali, possono rientrare nel complessivo importo oggetto di cessione. A questa opzione si può accedere non solo “direttamente” ma anche “indirettamente”, attraverso un cambio “in corsa” tra detrazione e cessione (irrevocabile) delle rate residue, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
- Sconto in fattura
Nel caso dello sconto in fattura, il rapporto è tra il contribuente e il fornitore o i fornitori e la norma afferma che lo sconto può giungere fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto, quindi, può essere parziale e, in questo caso, l’importo eccedente, a scelta del beneficiario, può essere detratto o ceduto.