Se non ti serve dallo allo Stato - L'Avv Visciola risponde ai lettori

Il cittadino è proprietario di un lastrico solare dal quale non trae profitto. Cosa può fare?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 settembre 2014 16:51
Se non ti serve dallo allo Stato - L'Avv Visciola risponde ai lettori

Gent.mo Avvocato,

per una serie di circostanze mi ritrovo proprietario di un lastrico solare da cui non ricavo alcuna utilità, non essendo esso in alcun modo utilizzabile e costituendo per me solo un peso economico, anche in quanto non ho voce in capitolo in assemblea condominiale, mancando di millesimi condominiali. Posso in qualche modo costringere il Condominio ad acquistarmelo, dato che vorrei liberarmene? La ringrazio.

Gentile Signore,

per una risposta più precisa dovrei conoscere sulla base di quali circostanze si ritrova oggi in possesso di un lastrico solare, senza esser titolare di millesimi di proprietà.

Sicuramente potrà proporre ai condomini l'acquisto del lastrico solare, specie laddove sia possibile un suo utilizzo da parte dei singoli proprietari (in linea teorica, potrebbero essere maggiormente interessati all'acquisto i proprietari dell’ultimo piano, in vista di un'eventuale sopraelevazione), ma, in assenza di maggiori informazioni, non vedo in quale modo possa indurre il Condominio all'acquisto del lastrico.

Andrebbe comunque approfondita, per una miglior risposta, la sua questione, esaminando gli atti contrattuali, dal momento che sarebbe necessario capire se lei sia effettivamente proprietario del lastrico solare, o semplicemente titolare di un uso esclusivo sullo stesso: a tal fine, andrebbe anche verificato se esista un identificativo catastale del bene in oggetto.

In linea generale, dal momento che lei afferma di essere proprietario del bene, le segnalo che esiste un istituto, in verità poco conosciuto, che serve in quei casi in cui il mantenimento della proprietà risulti eccessivamente oneroso e privo di alcuna utilità per il titolare.

L'istituto in questione consiste nella rinuncia alla proprietà: con atto scritto, da trascrivere nei Registri immobiliari, il proprietario di un diritto può unilateralmente rinunciarvi; a seguito della rinuncia, lo Stato diviene obbligatoriamente titolare del diritto rinunciato dal precedente proprietario e ciò in funzione di quanto disposto dall'art. 827 c.c. (“I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”).

Merita una precisazione per quanto attiene alla materia condominiale: non si può rinunciare alla quota millesimale di comproprietà che spetta, sulle parti comuni dell’edificio, a chi sia proprietario di un immobile facente parte di un Condominio, non potendo il singolo condomino rinunciare al suo diritto sulle parti comuni per liberarsi dalle spese condominiali.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

Aspettiamo i vostri quesiti alla mail: nove@nove.firenze.itL'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico

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