Scontro condominiale, l'Avv Visciola sul ripartimento delle spese

Il lastrico solare è uno per tutti e tutti per uno

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 gennaio 2015 11:23
Scontro condominiale, l'Avv Visciola sul ripartimento delle spese

Gentile Avvocato,

sono proprietaria di un appartamento posto all'ultimo piano di uno stabile, sovrastato da un lastrico solare di mia esclusiva proprietà. Dovendosi procedere al rifacimento del lastrico, ho chiesto l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c., ma il Condominio si è opposto, dicendo che, trattandosi di terrazza di mia esclusiva proprietà, le spese sarebbero a mio totale carico. La ringrazio per la risposta che vorrà darmi.

Gentile Signora,

l'art. 1126 c.c. dispone che “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

I condomini pretenderebbero addebitare ogni spesa a suo carico, ritenendo inapplicabile quanto disposto dall'art. 1126 c.c., sulla base dell'assunto che il lastrico in questione non è condominiale, bensì di sua esclusiva proprietà.

Il ragionamento, tuttavia, è errato.

L'art. 1126 c.c. trova infatti applicazione in tutti quei casi in cui l'uso del lastrico solare sia a vantaggio di un solo condomino, a prescindere dalla titolarità del medesimo.

La ratio del legislatore, infatti, non intende fare distinzioni a seconda che il lastrico solare sia in uso o in proprietà esclusiva di un condomino, in quanto, in entrambe le ipotesi, rimane ferma la primaria ed essenziale funzione del lastrico solare, ovvero quella di fungere da copertura del fabbricato.

Del tutto legittima, pertanto, è la sua richiesta, avanzata al Condominio, di procedere al riparto delle spese per il rifacimento del lastrico secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c..

Cordialmente,

Avv. Roberto VisciolaPer scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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