Sanità, effetti collaterali e consenso informato: i consigli dell'avvocato

"Nessuno mi aveva informata", ecco cosa può fare il paziente in questo caso

Roberto
Roberto Visciola
18 novembre 2015 15:30
Sanità, effetti collaterali e consenso informato: i consigli dell'avvocato

Gent.mo Avvocato Roberto Visciolami sono recentemente sottoposta ad un trattamento sanitario che mi sta dando effetti collaterali alquanto gravi. Nessuno mi aveva informata in merito a tali possibili conseguenze del trattamento, altrimenti avrei deciso di non sottopormici. Posso essere in qualche modo tutelata? La ringrazio.

Gentile Signora, il quesito che mi sottopone rientra nel campo della responsabilità medica ed in particolare riguarda la questione del c.d. “consenso informato”.La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, in assenza del quale l'intervento del medico è da ritenersi illecito, anche laddove sia effettuato nell'esclusivo interesse del paziente. Fanno eccezione a tale regola i soli casi relativi al trattamento sanitario obbligatorio per legge o le ipotesi in cui ricorra uno stato di necessità.Di regola, infatti, spetta sempre al paziente il diritto di autodeterminarsi per decidere liberamente se sottoporsi o meno a trattamenti o interventi medici.

A tal fine, vi è l'obbligo che il consenso ad essere sottoposto ad un trattamento sia prestato previa adeguata informazione fornita dal sanitario circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, in particolare in ordine alla possibilità che ne consegua un aggravamento delle condizioni di salute del medesimo. L'informazione valida ai fini dell'acquisizione del consenso deve risultare chiara, completa e resa in forma scritta: un consenso ottenuto, ad esempio, mediante la sottoposizione al paziente - ai fini della relativa sottoscrizione - di un modulo del tutto generico, non è sufficiente per ritenersi adempiuto il dovere di informativa ai fini del consenso informato; altrettanto inidoneo è stato ritenuto un consenso prestato oralmente.

Preme, altresì, segnalarle che la Corte di Cassazione ha precisato che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione distinta da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria.Valuti pertanto se nel suo caso il medico ha adempiuto i doveri di informativa come sopra precisati, per ottenere da lei un valido consenso informato; in assenza, vi saranno gli estremi per avanzare una richiesta di risarcimento dei danni.

Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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