Responsabilità medica: se il paziente subisce lesioni o muore durante l'operazione

Un tema delicato ed interessante quello proposto tra le domande arrivate a nove@nove.firenze.it

Roberto
Roberto Visciola
31 maggio 2018 15:19
Responsabilità medica: se il paziente subisce lesioni o muore durante l'operazione

Gentile Avvocato Visciola,a seguito di un ricovero ospedaliero, mio marito ha subito delle lesioni. Può esservi una responsabilità del personale sanitario?

Gentile Signora,nel campo sanitario, al fine di poter evidenziare eventuali responsabilità, occorre aver riguardo a come il personale medico-sanitario ha operato. In particolare, occorre verificare se sono state correttamente seguite o meno le linee-guida. La L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), entrata in vigore il 1 aprile 2017, nota come “legge Gelli-Bianco”, ha disposto, all'art.

6, nel primo comma, la formulazione dell'art. 590-sexies cod. pen. contenente la nuova disciplina speciale sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, il cui secondo comma dispone che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.E' comunque fatta salva, dall'art.

7, la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, interpellate sul punto, hanno fornito, con sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018, un quadro generale della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, distinguendo come segue: “L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:a) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;b) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;c) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;d) se l'evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico”.Da quanto sopra, in particolare secondo quanto disposto sub d), ne deriva che qualora il medico segua le linee-guida, ma sbagli ad eseguirle, ne è esclusa la responsabilità ove l'errore derivi da colpa lieve per imperizia.

Nel caso di specie, Le suggerisco quindi di rivolgersi ad un legale per accertare – anche mediante apposita perizia medica – se sussistono o meno gli estremi per configurare una responsabilità in capo al personale medico sanitario.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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