Quando l'intervento in garanzia non da risoluzione al problema tecnico

E poi il difetto si ripresenta, ma la garanzia è ormai scaduta

Roberto
Roberto Visciola
03 luglio 2020 08:05
Quando l'intervento in garanzia non da risoluzione al problema tecnico

Gentilissimo Avvocato Visciola,

ho visto che cura la rubrica “l’avvocato risponde” su Nove da Firenze.

Gradirei una Sua risposta al seguente quesito.

Ho acquistato un veicolo che presenta difetti di verniciatura.

Fatto presente il difetto, ho ottenuto un intervento in garanzia. Tuttavia, dopo solo 2 mesi dall'intervento, il difetto si ripresenta a garanzia scaduta.

A fronte delle mie richieste, mi è stato risposto che un intervento in garanzia non prolunga la durata della stessa e quindi, essendo scaduta la garanzia, loro non devono intervenire “gratis”.

Hanno ragione oppure posso tutelarmi?

Gentilissimo,

andrebbe esaminata la situazione complessiva e le contestazioni effettuate.

In linea generale, nell’acquisto di beni di consumo è prevista la c.d. garanzia legale, ovvero quella di cui ha diritto il consumatore direttamente dal venditore, il quale è chiamato a rispondere di ogni difetto di conformità al contratto di vendita.

Si tratta in sostanza di una garanzia per difetti di conformità o vizi di mancanza di caratteristiche promesse, tutelata dall’art. 132 del Codice del Consumo, che dispone che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

L'esistenza di eventuali difetti di conformità va denunciata entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

Venendo al caso concreto, preliminarmente, posso osservare che la risposta che Le è stata fornita è corretta: un intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia.

Ciò è stato infatti chiarito da una nota esplicativa al D.lgs. 24 del 2002 da parte del Ministero delle attività produttive, sulla nuova disciplina in materia di garanzie nella vendita al consumo, nella quale, in materia di riparazione/sostituzione di beni complessi, è stato precisato quanto segue: “1) Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene; 2) Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione”.

Da questo punto di vista parrebbe, pertanto, corretta l'affermazione che Le hanno effettuato.

Tuttavia, è inevitabile riscontrare come il difetto si sia ripresentato a poca distanza dall'intervento, il che fa legittimamente presumere che l'intervento in garanzia non sia stato effettuato a regola d'arte.

Sarebbe utile, pertanto, poter dimostrare – avvalendosi dell'ausilio di un legale e di un tecnico – negligenze nell'attività di manodopera, tali da poter contestare il pregresso intervento e pretendere un intervento ulteriore, che non sarà da considerarsi dovuto quale prolungamento della garanzia, bensì quale intervento correttivo a fronte del precedente intervento mal eseguito.

In alternativa, andrebbe valutato se vi sono gli estremi per chiedere un rimborso parziale del prezzo originariamente corrisposto, facendo leva sempre sull'art. 132, sopra citato, che dispone che il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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