Patto di non concorrenza sul lavoro: ecco di cosa si tratta

Uno strumento entrato oramai nell'uso quotidiano dei contratti d'azienda, quali i limiti alla libertà professionale

Roberto
Roberto Visciola
01 febbraio 2016 17:59
Patto di non concorrenza sul lavoro: ecco di cosa si tratta

Dopo aver lavorato con un'azienda, sto per firmare un contratto con altra azienda, la quale mi chiede di sottoscrivere un patto di non concorrenza, con alta penale. E se poi decidessi di tornare a lavorare con la precedente azienda?

Gentile Signore,nell’ambito dei rapporti di lavoro, sia di carattere subordinato, che autonomo, anche in assenza di specifiche clausole limitative della concorrenza, sussiste sempre in capo al lavoratore parasubordinato o autonomo un dovere, se non di fedeltà, quantomeno di correttezza nel rapporto obbligatorio (ai sensi dell’art. 1175 c.c.) e un dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), che, già da soli, costituiscono elementi connaturali di ogni rapporto di collaborazione lavorativa (Cass., 21 marzo 2013, n.

7141).E’ comunque ben possibile che, nell’ambito dei rapporti contrattuali, possano esser previste apposite clausole finalizzate ad escludere espressamente la possibilità che il lavoratore – durante o dopo la cessazione del rapporto di lavoro – possa svolgere attività analoga per società concorrenti.Le ragioni alla base di dette clausole limitative della concorrenza sono fondamentalmente due: da un lato, si mira a fidelizzare il lavoratore; dall’altro, si vuole evitare che il bagaglio di conoscenze acquisite all’interno di una struttura (c.d.

know how) possa poi essere utilizzato e andare a vantaggio di altre strutture, ad essa concorrenti.La norma codicistica di riferimento è costituita dall’art. 2596 c.c., che così dispone: “Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.Tale disposizione manifesta la volontà del legislatore di evitare un’eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un’attività economica, dal momento che il patto deve essere circoscritto a determinate zone o per determinate attività e può avere una durata massima limitata a cinque anni.In ogni caso, dovrà essere analizzato puntualmente quanto previsto dalla clausola di non concorrenza per capire se e con quali limiti possa operare la penale in essa contemplata.

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

In evidenza