Padre separato ospita il figlio, per il giudice non è reato

La ex-moglie lo denuncia, ma il Tribunale di Firenze lo giudica innocente perché il fatto non sussiste

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
17 luglio 2014 13:38
Padre separato ospita il figlio, per il giudice non è reato

“Babbo, voglio rimanere a dormire a casa tua” Un professionista fiorentino asseconda le esigenze del figlio di 7 anni che chiede di rimanere a dormire presso la sua abitazione 2 volte la settimana, la madre denuncia l'accaduto, il Tribunale assolve il genitore.L’Avv. Antonio Olmi ritiene la sentenza "equa e in termini con quell’indirizzo giurisprudenziale che nell’interpretare il dettato normativo dell’art. 388 c.p. richiede uno scrutinio rigoroso dell’elemento soggettivo: Come si fa - domanda - a ritenere responsabile e meritevole di condanna un padre che di fronte al desiderio di suo figlio di rimanere con lui ha assecondato questa comprensibile esigenza per poi il giorno dopo riaccompagnarlo a scuola e fargli condurre una vita il più possibile completa e ed equilibrata e senza traumi?”.

La vicenda ha inizio nel 2007 quando il padre si separa dalla moglie ottenendo l'affido condiviso. Nel 2009 costretto dalla mancanza di comunicazione con la ex si rivolge nuovamente al Tribunale di Firenze e ottiene un ampliamento della frequentazione "che la maggior parte degli operatori legali - sottolinea l'avvocato - continua a chiamare “diritto di visita”, con ciò dimostrando la propria profonda arretratezza".Il padre: "Mi sono sposato nel Settembre del 2003, ma subito dopo la nascita del bambino sono cominciati i primi attriti".

Nel 2011 il bambino ha già 7 anni. E' proprio in questo periodo che il bambino sempre con maggiore frequenza chiede al padre di non ritornare a casa della madre in alcune sere in cui il Tribunale lo imporrebbe, "perché stanco e soprattutto perché ha voglia di passare più tempo con suo padre, rimanendo anche a dormire presso la casa paterna" spiega l'avvocato. "Il padre - prosegue il legale - ha ritenuto in alcune occasioni di non seguire pedissequamente il pronunciamento del Giudice e concedere al figlio uno strappo alla regola facendolo dormire con se' - dopo aver preavvertito la madre - e riaccompagnandolo l’indomani a scuola puntualmente".

La madre, "messa al corrente delle richieste del bambino - sottolinea l'avvocato - non ha inteso assecondare il suo volere, ma si è rivolta ai Carabinieri per denunciare il padre colpevole di non aver obbedito al comando del Giudice del Tribunale di Firenze".Chiamato a rispondere di questo reato (art. 388 c.p.) il padre si difende dicendo: ”non sarei mai stato in grado di andare contro le esigenze di mio figlio”, e nega ogni accusa rivoltagli dalla ex moglie di maltrattamenti o soprusi nei confronti del proprio bambino.La ex coniuge testimone di fronte al Tribunale di Firenze, ha dichiarato che: "il padre sarebbe anche responsabile di pesanti maltrattamenti nei confronti del figlio tali da renderlo persona pericolosa e temibile per l’incolumità dello stesso".Questa la sentenza del giudice: "si rileva come non risulti provata la sussistenza della condotta che configura il delitto ascritto all'imputato.

Infatti dall'istruttoria dibattimentale non è emerso con certezza che il comportamento dell'imputato fosse sorretto dalla volontà di non dare esecuzione al provvedimento del Tribunale o di agire contro l'interesse del minore e quindi in danno dello stesso, ed al fine di contrastare la madre.” L'avvocato ha prodotto la relazione dei Servizi Sociali interessati della vicenda, i quali all’esito di una indagine approfondita sul bambino e sugli ex coniugi ritengono di "non individuare alcuna traccia di quei maltrattamenti denunciati, in nulla obiettando circa la richiesta del Padre in sede di causa di divorzio di vedere ampliata la frequentazione del figlio".Di fronte a questa produzione documentale e nell'assenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo all’imputato, che ha agito nel superiore interesse del figlio, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica Prima Sezione Penale assolve l’imputato perché il fatto non sussiste.Il padre commenta così la vicenda: “Molti padri con i loro figli vivono vicende simili alla mia, credo che sia arrivato il momento di porre fine a questa barbarie che vede i nostri figli uniche vittime.

Utile sarebbe cominciare ad attuare veramente la legge 54 del 2006 sull'affido condiviso in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo non accade quasi mai con i risultati che sono quotidianamente sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Troppe madri usano lo strumento della querela per allontanare i padri dai propri figli, credo che queste abbiano bisogno di un serio aiuto e che le istituzioni dovrebbero attivarsi per affrontare questa problematica dilagante”Marino Maglietta, presidente associazione “Crescere Insieme” commenta: "La sentenza conferma che l'adesione al messaggio dell'affidamento condiviso è un problema essenzialmente di sensibilità e di cultura della magistratura e dell'avvocatura, visto che non è la prima volta che gli operatori del diritto penale sopravanzano quelli del civile di molte lunghezze.

Si direbbe che questi ultimi non sappiano - o non vogliano - abbandonare il modello mono-genitoriale, discriminatorio e perciò altamente conflittuale. L'invenzione del "genitore collocatario" ne è la prova quotidiana. Neppure una legge dello stato è bastata per ridare equilibrio alla famiglia separata. E' necessario che il Parlamento intervenga di nuovo".

In evidenza