Le conseguenze del cambiamento di sesso nel matrimonio

Cosa accade se in una coppia sposata uno dei due coniugi decide di cambiare sesso?

Roberto
Roberto Visciola
11 febbraio 2020 15:18
Le conseguenze del cambiamento di sesso nel matrimonio

Gentilissimo Avvocato Visciola,

ho letto con interesse la sua risposta in merito al cambio sesso e sarei curiosa di sapere cosa accade se in una coppia sposata uno dei due coniugi decide di cambiare sesso. Viene meno il matrimonio o prosegue?

Gentilissima,

i cambiamenti di sesso sono più frequenti di quanto si possa immaginare. Nel solo Comune di Firenze, negli ultimi 5 anni, sono stati annotati 3 cambi di sesso nei registri dello Stato civile.

Può capitare che un soggetto sposato decida di cambiare il proprio sesso, ma al tempo stesso che la coppia abbia intenzione di proseguire il proprio rapporto di coniugio, laddove i sentimenti vadano al di là del mero profilo sessuale.

Occorre premettere che la legge è chiamata a circoscrivere i confini entro i quali una persona può sviluppare la propria personalità, ammettendosi modificazioni riguardanti l’identità originaria di una persona.

Oggi è infatti possibile – supportati da idonee motivazioni - cambiare un nome, un cognome, ma anche il sesso.

L’evoluzione normativa ha segnato un importante passo avanti, prevedendo che la modificazione chirurgica del sesso non sia più un elemento necessario ed imprescindibile per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome indicato all’anagrafe, come invece un tempo si richiedeva.

Il trattamento chirurgico costituisce oggi solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali, costituendo uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.

In caso di transessualismo accertato, il trattamento medico chirurgico è necessario solo nel caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali.

Nel caso in cui non sussista tale conflittualità, non è necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita.

Fondamentali due sentenze: Corte di Cassazione n. 15138/2015 e Corte Costituzionale n. 221/2015.

Entrambe le pronunce di fondano sul pieno riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, attribuendo alle persone transessuali il diritto di poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell’identità di genere.

L’intervento chirurgico non è quindi indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce solo un eventuale ausilio per il benessere della persona, ponendo fine all’angoscia dettata dal contrasto tra la condizione anatomica e condizione psichica.

In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso che il trattamento chirurgico costituisca un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, costituendo soltanto un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, evidenziando comunque la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo.

Del mutamento di sesso si è occupato il legislatore nella recente legge sulle unioni civili (il c.d matrimonio tra persone dello stesso sesso, sebbene – come qui accennerò – le differenze sono significative) e qui torno al succo della Sua domanda.

E’ possibile, infatti, incorrere in situazioni di coppie sposate, nelle quali si verifichi un mutamento di sesso da parte di uno dei coniugi.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso costituisce causa di scioglimento tanto per il matrimonio, quanto per l'unione civile, ma con differenze sostanziali.

Nel matrimonio, la rettificazione di sesso da parte di uno dei coniugi, ne comporta automaticamente la cessazione, ma laddove i coniugi abbiano dichiarato di non volersi separare, il matrimonio si converte in unione civile.

Non è, invece, contemplata la situazione opposta, nel senso che qualora vi sia un'unione civile e intervenga una sentenza di rettificazione del sesso di uno dei soggetti uniti civilmente, viene meno l'unione civile, senza possibilità di convertirla in matrimonio.

Dunque, se, da un lato, nel caso di cambiamento di sesso, è previsto un passaggio automatico dal matrimonio all'unione civile, dall'altro lato è viceversa escluso il passaggio automatico al matrimonio, quasi a voler rimarcare la maggiore solennità del matrimonio rispetto alla unione civile.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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