Le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente

La Corte di giustizia Ue del Lussemburgo boccia la soluzione ponte trovata dall'Italia

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
14 luglio 2016 14:54
Le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente

(DIRE) Roma, 14 lug. - Le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente e vanno messe a gara, quindi la Corte di giustizia Ue del Lussemburgo boccia la soluzione ponte trovata dall''Italia. Come spiegano dalla Corte Ue, "il diritto dell''Unione osta a che le concessioni per l''esercizio delle attivita'' turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati". Tale proroga prevista dalla legge italiana "impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati".

La direttiva servizi "concretizza la liberta'' di stabilimento nonche'' i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza", spiega la Corte di giustizia dell''Unione europea. Il suo articolo 12 disciplina l''ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsita'' delle risorse naturali o delle capacita'' tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita'' sia limitato. In tale contesto, essa "prevede che gli Stati membri possano subordinare un''attivita'' di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione".

In Italia, "la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare)- ricorda la Corte Ue- la scadenza e'' stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020". Nonostante tale legge, "ad alcuni operatori privati del settore turistico e'' stata negata da parte delle autorita'' italiane la proroga delle concessioni".

Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilita'' della normativa italiana con il diritto dell''Unione.

Con la sentenza di oggi, la Corte Ue sottolinea, anzitutto, che "spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell''applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsita'' delle risorse naturali". Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che "il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialita'' e di trasparenza (in particolare un''adeguata pubblicita'')".

Cio'' detto, "la proroga automatica delle autorizzazioni non conL''articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, "di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessita'' di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati". Tuttavia, "considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione".

L''articolo 12 della direttiva "osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attivita'' turistico-ricreative".

La Corte Ue precisa, infine, che, "nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un''impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparita'' di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparita'' di trattamento che e'', in linea di principio, contraria alla liberta'' di stabilimento".

Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, "non puo'' essere invocato per giustificare una siffatta disparita'' di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando gia'' era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza". Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell''ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte Ue in merito all''interpretazione del diritto dell''Unione o alla validita'' di un atto dell''Unione.

La Corte Ue non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. (Com/Rai/ Dire)

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