Infortunio sportivo: avversario citato per risarcimento del danno

Possono esistere gli estremi per ottenere un risarcimento a seguito di un intervento di gioco

Roberto
Roberto Visciola
28 dicembre 2018 15:53
Infortunio sportivo: avversario citato per risarcimento del danno

Gentilissimo avvocato Visciola,

giocando a calcetto mi sono procurato una grave frattura a causa di un intervento violento di un avversario. Posso citarlo in giudizio?

Gentilissimo,

il suo infortunio potrebbe costituire accadimento “anormale” in caso di intervento colposo o doloso da parte dell'avversario.

La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza n. 11270 del 2018 è intervenuta sul caso di lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente determinati da un'azione fallosa di gioco durante una partita di calcio.

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali a seguito di un fallo di gioco, il criterio per l'individuazione dell'esistenza o meno di responsabilità civile sta nello stretto collegamento tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le concrete caratteristiche del gioco.

La responsabilità, dunque, sussiste se gli atti sono stati compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino violazione delle regole di gioco; non sussiste, invece, la responsabilità nel caso in cui le lesioni siano conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza violazione delle regole del gioco.

Tuttavia, il nesso funzionale con l'attività sportiva non esclude la responsabilità tutte le volte in cui venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività viene svolta, o con la qualità delle persone che vi partecipano (v. anche Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 12012 del 2002).

Sussiste, quindi, responsabilità laddove il danneggiato sia stato esposto ad un rischio superiore a quello consentito dal tipo e dal contesto di gioco.

Valuti dunque se l'azione che ha determinato l'infortunio fosse caratterizzata da una condotta esorbitante rispetto a quella ragionevolmente prevedibile, e palesemente sproporzionata e contraria alle finalità del gioco: ove risulti di tale tenore, avrà senz'altro diritto al risarcimento dei danni.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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