Infiltrazioni dal tetto, chi paga la riparazione? Risponde Roberto Visciola

Tetto e lastrico solare sono spesso l'incubo dei condomini

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
18 luglio 2014 17:27
Infiltrazioni dal tetto, chi paga la riparazione? Risponde Roberto Visciola

Gentilissimo Avvocato,sono proprietaria di una terrazza a livello dalla quale si sono create infiltrazioni all'appartamento sottostante. Quale è il criterio di riparto delle spese necessarie per il rifacimento della terrazza? Si applica la disciplina sui terrazzi o quella sui lastrici solari? La ringrazio anticipatamente.

Gentile Signora,la disposizione di cui all'art. 1126 c.c. dettata in tema di lastrici solari ad uso esclusivo – “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore di piano o della porzione di piano di ciascuno” – trova applicazione, per costante orientamento giurisprudenziale, anche per le terrazze a livello, ovvero quelle terrazze che si caratterizzano per il fatto di fungere da copertura alle unità abitative sottostanti, alla stessa stregua di un tetto o di un lastrico solare.

La funzione delle terrazze a livello risulta infatti duplice: da un lato, costituiscono una proiezione all'aperto dell'appartamento del quale fanno parte; dall'altro lato, danno copertura a parte dell'edificio. Orbene, proprio questa seconda funzione risulta prevalente nel determinare la norma di riferimento nel caso di rifacimento della terrazza a livello, per la quale dunque, come anticipato, non trova applicazione l'ordinaria disciplina prevista per terrazzi e balconi, bensì quella peculiare dettata in tema di lastrici solari.Tenga conto, comunque, che a suo esclusivo carico rimangono le spese concernenti quelle parti della terrazza del tutto avulse dalla funzione di copertura, quali parapetti, ringhiere, etc.; per tutte le altre spese, opera invece il criterio di cui all'art.

1126 c.c., in funzione del quale lei contribuirà per un terzo della spesa, risultando i restanti due terzi a carico dei condomini ai quali la sua terrazza funge da copertura.Avv. Roberto Visciola

Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.itL'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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