Incendio dei motorini: chi pagherà i danni?

Ieri pomeriggio rogo in pieno centro a Firenze: denunciati due minorenni. La questione penale e risarcitoria chiarita dal nostro avvocato Roberto Visciola

Nicola
Nicola Novelli
27 settembre 2020 18:12
Foto di Luca Bertini

L'incendio è stato visibile da tutta la città, pure dai quartieri delle periferie, per la colonna di denso fumo nero che si è levata in cielo. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri a Firenze per i motorini in fiamme in piazza Davanzati. Alla base del grosso rogo divampato sabato in pieno centro storico ci sarebbe un assurdo gioco di ragazzini. Una mamma infatti ha denunciato il proprio figlio 13enne e un complice di 17 anni.

Chi è allora responsabile penalmente dei fatti?

"La questione dell'incendio ad opera di minorenni apre il discorso sulla possibilità di imputare il reato a persone minori di 18 anni. L'art. 98 del codice penale –spiega il legale Roberto Visciola, che su Nove da Firenze gestisce la rubrica l'Avvocato risponde – effettua una distinzione a seconda dell'età: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Ciò significa che, nel caso concreto, tra i minorenni responsabili del fatto, occorrerà distinguere a seconda dell'età.

Il primo ragazzo individuato, tredicenne, che ancora quindi non ha compiuto i quattordici anni, non risulta imputabile, come previsto dall'art. 97 c.p.. Ciò non significa, comunque, che il suo gesto rimanga automaticamente privo di conseguenze, dal momento che l'art. 224 c.p. prevede la possibilità che il giudice– ove il soggetto venga reputato pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia – disponga che sia ricoverato in riformatorio o posto in libertà vigilata.

Discorso diverso per gli altri ragazzini minorenni, ma ultra quattordicenni: l'art. 98 c.p., come anticipato, ne prevede l'imputabilità, ma con pena ridotta. Tale imputabilità, tuttavia, è subordinata alla capacità di intendere e di volere del minorenne, che non è presunta, ma andrà dimostrata. Sul punto, non sarà necessaria un'indagine psichiatrica, ma comunque andranno verificati diversi fattori, ivi compresa la dinamica del fatto".

E chi pagherà i danni che dalle immagini parrebbero ingenti?

"Sotto il profilo risarcitorio, potranno esser chiamati a rispondere dei danni i genitori, ai sensi dell'art. 2048 del codice civile" conferma l'avvocato Roberto Visciola.

Potrebbero essere assicurati con una polizza così detta del capo famiglia?

"Tipicamente un contratto di assicurazione di Responsabilità civile dei fatti della vita privata risarcisce ai sensi di legge i danni involontariamente causati a terzi. L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi, o dolosi di persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. In particolare gli atti dannosi di figli minori, pure in caso di mancata sorveglianza".

Foto gallery
In evidenza