Incendio a Fiumicino, i diritti dei passeggeri

​A causa dell'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, migliaia di persone non sono potute partire oppure sono rimaste bloccate in attesa di poter continuare il viaggio

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 maggio 2015 13:55
Incendio a Fiumicino, i diritti dei passeggeri

Aduc spiega i diritti dei viaggiatori che hanno acquistato biglietti aerei o pacchetti viaggio.

Se il biglietto aereo non fa parte di un pacchetto viaggio, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea. Il passeggero ha diritto a:A) Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. La compagnia può anche offrire un buono da utilizzare in futuro, ma sta al consumatore decidere se accettarlo o meno.B) Assistenza, ovvero:- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;- l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati.Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nè al risarcimento del danno.

Se però la compagnia area non garantisce i diritti di cui sopra, e il consumatore è costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture). Richiesta da fare con lettera raccomandata a/r di messa in mora alla compagnia aerea,(1) da inviare per conoscenza anche all'Enac e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.Per l'assistenza in aeroporto (pasti, albergo ecc.), ci si dovrà rivolgere alla compagnia aerea.

Ma nel caso di volo aereo facente parte di pacchetto viaggi tutto compreso, è necessario rivolgersi al tour operator e all'agenzia di viaggi per ottenere il rimborso del prezzo della vacanza (o parte di vacanza) di cui non si è potuto godere. Richiesta da fare con lettera raccomandata a/r di messa in mora. Ecco cosa spetta al viaggiatore:A) Se il consumatore non è potuto partire, ha diritto a una di queste opzioni:- usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;- usufruire di un altro pacchetto di qualita' inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;- essere rimborsato dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione; Non c'è invece alcun diritto al risarcimento del danno provocato dalla cancellazione (es: risarcimento da vacanza rovinata).B) Se il consumatore è già partito e non riesce a rientrare a causa della cancellazione del volo, l'organizzatore (tour operator o agenzia viaggi) appresta a proprie spese ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.

Il consumatore non ha invece diritto al risarcimento del danno (es: risarcimento da vacanza rovinata).Se però il tour operator e/o l'agenzia viaggi non garantiscono i diritti di cui sopra, e il consumatore è per questo motivo costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture).

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