Falso profilo Social, l'Avvocato Visciola spiega il furto d'identità

Per le indagini si ricorre anche all'analisi dell'hard disk del pc collegato all'indirizzo IP incriminato

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 dicembre 2014 19:31
Falso profilo Social, l'Avvocato Visciola spiega il furto d'identità

Gent.mo Avvocato,

ho scoperto che il mio ex ha creato un mio falso profilo su un social network finalizzato ad incontri, facendo uso di fotografie ritraenti la mia immagine. Come posso tutelarmi? Posso denunciarlo?

Gent.ma Signora,

la fattispecie da Lei rappresentatami ha rilevanza sia nel campo del diritto civile, che nel diritto penale.

Lei, infatti, ha sicuramente diritto di denunciare l'accaduto, nonché di chiedere un risarcimento per i danni eventualmente arrecati alla Sua immagine.

L'art. 494 del codice penale – rubricato “Sostituzione di persona” e posto a tutela della pubblica fede, della fede privata e del diritto al nome – punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato.

La creazione di un falso profilo su un social network, attribuendosi nome e immagine di altri, rientra sicuramente in detta fattispecie, comportando lesioni sia ai terzi – indotti in errore – sia, e soprattutto, alla persona falsamente rappresentata – in questo caso, Lei.

Ciò vale, a maggior ragione, laddove il falso profilo su un social network venga creato allo scopo di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.

E' dunque Suo pieno diritto denunciare l'accaduto alle autorità, per i dovuti provvedimenti.

Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, oltre alle Sue dichiarazioni e quelle di eventuali testimoni, potrà essere decisiva l'attività investigativa della Polizia postale, che potrà associare al profilo del social network l'indirizzo IP del computer che ha creato l'account e la relativa utenza telefonica, potendosi anche procedere con l'analisi dell'hard disk del computer.

Individuato il soggetto responsabile, è Suo diritto chiedere il risarcimento dei danni, avvalendosi di un legale, attraverso una autonoma causa civile o, in alternativa, esercitando l'azione civile nel processo penale che dovesse avviarsi.

Cordialmente,

Avv. Roberto VisciolaPer scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere

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