In applicazione dell’articolo 119 del Dl Rilancio, il decreto ministeriale attuativo specifica innanzitutto cosa si intenda per asseverazione: questa è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale si attesta che gli interventi di riqualificazione energetica che godono della detrazione del 110% sono rispondenti a quanto previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus.
Più nello specifico, ad una prima asseverazione con cui si attesta il rispetto della legislazione in campo energetico, e si garantisce la conformità di quanto realizzato a quanto progettato e autorizzato, se ne aggiunge una seconda, fatta da un “tecnico abilitato” e non limitata alla sola conclusione dei lavori , dovendo essere trasmessa ad ogni stato avanzamento lavori per il quale sia emessa dal fornitore una fattura “generatrice” di un credito di imposta.
In conclusione, i modelli previsti dal Decreto Asseverazioni sono due: uno per gli stati avanzamento lavori (al massimo due, con un importo minimo ben preciso rispetto all’ammontare dell’appalto) e uno per la fine lavori. In entrambi i casi, si asseverano una serie di dati utili al soggetto incaricato di effettuare i controlli (l’Enea) per verificare la presenza dei requisiti tecnici e quella dei requisiti oggettivi relativi al tipo di intervento eseguito e alle caratteristiche dell’edificio. Oltre alle informazioni termotecniche e geometriche, sono anche riportati i dati economici di costo delle varie lavorazioni, in modo da rendere immediatamente valutabile la congruità dei prezzi rispetto ai riferimenti individuati dal legislatore.