Decoro di Firenze: legittime restrizioni ad alcolici, bagni e risciò

​Vinto dall'Amministrazione il ricorso di merito presentato da una cordata di esercenti

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 febbraio 2018 17:27
Decoro di Firenze: legittime restrizioni ad alcolici, bagni e risciò

 Legittimo limitare l’orario di vendita degli alcolici nei minimarket, prevedere l’obbligo di offrire ai clienti alcune tipologie di prodotti e di disporre di una superficie adeguata, con tanto di bagno. Con queste motivazioni il Tar ha dato ragione al Comune di Firenze rigettando il ricorso presentato da una cordata di minimarket contro il regolamento per la tutela del centro storico approvato dal Consiglio comunale il 18 gennaio 2016, il cosiddetto regolamento Unesco.

Il Regolamento, al fine di contrastare l’abuso di alcol nel centro storico, prevede il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche dalle 21 alle 6, che rimane invece ammessa per il consumo al tavolo fino alle 2. Secondo il Tar, in questo modo il Comune non preclude il consumo di sostanze alcoliche in via generale ma ne limita la vendita senza implicare disparità di trattamento. In secondo luogo, il Tar riconosce la legittimità di imposizione da parte del Comune dell’obbligo di vendita di prodotti appartenenti ad almeno cinque tipologie merceologiche, che la sentenza riconduce all’intento di frenare i fenomeni di abbandono del centro storico da parte dei residenti.

Infine, il tribunale amministrativo regionale della Toscana riconosce legittima anche l’imposizione di una superficie minima dell’esercizio e di un servizio igienico, nell’ottica di evitare l’assembramento all’esterno e di tutelare il decoro.Anche lo stop ai risciò imposto dal Comune è legittimo. Lo ha confermato oggi il Tar che ha respinto l’appello presentato da alcuni operatori dei risciò contro l’ordinanza che aveva dichiarato legittima la revoca della Scia.

Dopo la sentenza di novembre, già favorevole all’Amministrazione, il Tar ha addotto nuove motivazioni per confermare la legittimità dei provvedimenti del Comune a tutela dell’incolumità di cittadini e turisti. In particolare, ha ritenuto che l’adeguamento rispetto alla polizza assicurativa non fosse motivazione sufficiente per accogliere il ricorso, poiché i provvedimenti del Comune si basavano anche sulla mancata produzione del documento di omologazione necessario per i controlli. Lo stop a 51 mezzi era stato introdotto l’estate scorsa dallo Sviluppo economico sulla base dei controlli sulle Scia portati avanti dagli uffici.

In evidenza