Coronavirus: quali conseguenze in caso di violazione delle disposizioni del Governo?

Che succede effettivamente a chi viene comminata l'ammenda per la circolazione personale?

Roberto
Roberto Visciola
31 marzo 2020 22:09
Coronavirus: quali conseguenze in caso di violazione delle disposizioni del Governo?

Gentilissimo Avvocato Visciola,

cosa rischio se violo le disposizioni dettate per la prevenzione del Coronavirus? Ad esempio se esco senza un valido motivo. La ringrazio.

Gentile Signore,

l'attuale emergenza sanitaria richiede l'osservanza da parte di ogni cittadino delle disposizioni che vengono dettate a tutela della salute generale. Il rispetto delle disposizioni è infatti doveroso, per tutelare non solo la salute altrui, ma anche la propria.

Purtroppo assistiamo ancora oggi ad una leggerezza di taluni nell'applicare tali disposizioni, incorrendo dunque in violazioni.

La frequenza delle violazioni ha indotto il Governo ad adottare disposizioni vieppiù restrittive, con continui cambiamenti in ordine al modulo di autocertificazione da compilare prima di ogni uscita dal luogo di residenza e non è escluso che in futuro possano esserne realizzati altri.

Modifiche vi sono state anche in ordine alle conseguenze della violazione. Anche in questo caso, specie laddove dovessimo assistere a nuove ed ulteriori violazioni da parte della cittadinanza, non è escluso possano riscontrarsi ulteriori restrizioni ed aggravamenti delle sanzioni.

Pertanto è doveroso premettere che quanto vado qui ad esporre vale per la situazione ad oggi esistente, potendo in futuro essere ulteriormente modificato il quadro normativo, anche in riferimento alle sanzioni previste. L'auspicio è che non ve ne sia bisogno, vuoi, da un lato, per la maggiore osservanza dei provvedimenti da parte della cittadinanza, vuoi, dall'altro lato, per la progressiva ed auspicata riduzione della diffusione del virus.

Si ricorda che il Governo ha adottato una lunga serie di misure dirette al contenimento dell'epidemia, in particolare limitando la libertà di circolazione delle persone.

In particolare, è stato previsto il divieto di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Inoltre, vi è un divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Per le ipotesi di violazioni delle misure restrittive, il D.c.p.m. datato 8 marzo 2020, prevedeva la sanzione penale ai sensi dell'art. 650 c.p. (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale”) che riguarda l'ipotesi di inosservanza di un provvedimento dell'autorità.

Con il più recente Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, la sanzione penale sopra prevista è stata sostituita con una sanzione amministrativa.

Si valuti, infatti, l'art. 4 del suddetto decreto legge, che così dispone: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.

Tale sorta di “depenalizzazione” ha oltretutto un effetto retroattivo, prevenendosi che “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

Ciò significa che alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge – ovvero quelle che erano ritenute penalmente rilevanti, in base alla precedente normativa – si applicano sanzioni amministrative, di importo ridotta alla metà.

La suddetta depenalizzazione, realizzata a mezzo del decreto legge, non significa voler ritenere di minore importanza la violazione delle disposizioni. Tutt'altro. E' stata seguita una strada diversa, al fine di incrementare l'importo della sanzione e realizzare quindi con maggior efficacia l'effetto deterrente perseguito dalla norma.

Si ricordi che l'applicazione dell'articolo 650 c.p. - inosservanza di provvedimento dell'Autorità – prevedeva l'applicazione dell'ammenda di 206 euro o l'arresto fino a 3 mesi. La nuova disciplina prevede una sanzione amministrativa da 400 euro fino a 3.000 euro, che può essere aumentata fino ad un terzo – ovvero fino a 4.000 euro – se il fatto è commesso alla guida di un veicolo. Sotto un profilo economico, emerge con evidenza l'inasprimento della sanzione prevista per il caso di inosservanza.

Il tutto, ricordiamolo, “salvo che il fatto costituisca reato”.

La violazione delle disposizioni di contenimento del contagio, pertanto, non beneficia di una generalizzata depenalizzazione, dal momento che certe condotte possono benissimo costituire reati. Sul punto, rientrano le dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 495 c.p., laddove si dichiari il falso in caso di controlli o nel modulo di autocertificazione. Ma anche e soprattutto si segnala il divieto assoluto di uscire per i soggetti sottoposti a quarantena, con carcere fino a 5 anni. Salvo potersi anche configurare un delitto colposo contro la salute pubblica, punito dall’articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni.

Attenzione, pertanto, a violare con leggerezza le disposizioni di contenimento adottate dal Governo, dal momento che si rischia tanto. Anche la vita.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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