Coppie: il rapporto di convivenza

Può esserci convivenza anche senza coabitazione?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 giugno 2018 09:40
Coppie: il rapporto di convivenza

Risponde Giacomo Guerrini, con studio legale a Firenze e anche avvocato a Panzano.

Innanzitutto, occorre definire con esattezza cosa è un rapporto di convivenza.  

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ed a quanto riteneva la stessa giurisprudenza fino a qualche tempo fa, la coabitazione non è un requisito necessario ed indefettibile della convivenza.

I due partners della coppia possono abitare sotto tetti diversi e, ciononostante, essere conviventi a tutti gli effetti di legge.

La convivenza, infatti, è ormai definita come un legame affettivo stabile e duraturo tra due persone, anche dello stesso sesso, che abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale, a prescindere da una coabitazione e, a maggior ragione, a prescindere dall'identità del luogo di residenza (cfr. da ultimo Cassazione 13 aprile 2018).

La giurisprudenza, dunque, ha ormai preso atto del mutato assetto della società e in particolare del fatto che:

- la scelta del luogo di abitazione talvolta può non essere conforme alle preferenze delle persone, o alle loro scelte affettive, perché di fatto è imposta dalle circostanze economiche;

- l’impossibilità dello Stato di mantenere tutte le provvidenze dello stato sociale porta talora le persone a doversi attivare in supplenza del supporto assistenziale mancante ed a sostenere degli spostamenti, o a scegliere il luogo di abitazione, per accudire le persone del proprio nucleo familiare che ne abbiano bisogno, o comunque privilegiando le necessità di accudimento piuttosto che le esigenze della vita affettiva;

- il mercato del lavoro non garantisce una regolare coincidenza del luogo di svolgimento del rapporto lavorativo con il luogo di abitazione familiare; la ricerca della migliore collocazione lavorativa porta a prescindere dalla provenienza geografica ed a spostarsi con maggiore facilità in un luogo diverso da quello di provenienza, o anche da quello ove si ha il proprio centro affettivo, per migliori prospettive di carriera.

Comunque, ad onor del vero, il Tribunale di Firenze già in una pronuncia del 1986 scriveva:

Il rapporto di convivenza more uxorio non può ridursi ad una mera coabitazione”.

La prova della convivenza

Il fatto di coabitare, o addirittura di avere la stessa residenza, costituisce ormai solo una circostanza che agevola la prova della convivenza.

E’ infatti evidente che se la coppia vive sotto lo stesso tetto, e magari addirittura la stessa casa costituisce per entrambi il luogo di residenza formalmente dichiarato presso il Comune, sarà del tutto agevole all’occorrenza la prova della sussistenza di un rapporto di convivenza.

Ma niente esclude che la prova della convivenza possa essere data anche dalla coppia che non vive sotto lo stesso tetto.

In tal caso, si potrà cercare di darne prova con qualsiasi mezzo. Ad esempio: mediante l’indicazione di un conto corrente bancario comune, oppure mediante una relazione scritta dal medico di base comune ad entrambi.

Diritti e doveri dei conviventi all’interno della coppia e verso terzi

Come tutti sanno, l’ordinamento giuridico riconosce un’ormai ampia tutela, sotto molteplici aspetti, anche alle coppie che, pur non essendo né coniugate né unite civilmente, semplicemente di fatto convivono.

Accanto al matrimonio ed all’unione civile (quest’ultimo è un istituto giuridico recentemente introdotto dal legislatore sulla falsariga del matrimonio in favore delle sole coppie omosessuali), è sempre esistito e permane il fenomeno delle convivenze di fatto (fra coppie eterosessuali o omosessuali).

Il mero fatto di convivere non produce all’interno della coppia alcun effetto giuridico, nessun diritto/obbligo reciproco.

La convivenza però può essere formalizzata ed allora assume rilevanza giuridica sotto vari aspetti.

Per formalizzare una convivenza gli interessati devono dichiarare all’ufficio anagrafe di dimorare nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa.

In tal modo acquistano lo status di conviventi risultante dal certificato dello stato di famiglia.

L’acquisto dello status di conviventi determina riflessi giuridici sia all’interno della coppia che verso i terzi.

All’interno della coppia sorge un diritto/dovere reciproco di assistenza morale e materiale del tutto analogo a quello esistente fra coniugi nell’ambito del matrimonio.

Non sorge, invece, alcun obbligo di fedeltà.

Inoltre, tra i conviventi, in caso di ricovero ospedaliero, sussiste il diritto reciproco di visita e di accesso alle informazioni personali.

Ma non solo, ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante per assumere decisioni in ordine alle cure in caso di malattia che determini incapacità di intendere e volere, e in caso di morte per quanto attiene l’eventuale donazione degli organi, le modalità di trattamento del cadavere e le celebrazioni funerarie.

Il fenomeno rileva, poi, anche nei rapporti con alcuni soggetti terzi:

- se la casa di residenza comune appartiene ad uno dei conviventi, in caso di morte di quest’ultimo l’altro ha diritto di abitazione nella medesima casa per i due anni successivi al decesso; se la convivenza dura da più di due anni, il diritto di abitazione ha durata pari alla durata della convivenza, ma in ogni caso mai per più di 5 anni; se il convivente superstite ha figli minori il diritto di abitazione dura almeno 3 anni;

- se la casa di residenza comune è data in locazione ad uno solo dei conviventi, in caso di decesso di quest’ultimo, o di suo recesso dal contratto, l’altro convivente ha diritto di succedergli nel contratto;

- il convivente che presta stabilmente il suo lavoro nell’impresa familiare del partner ha diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi, ed agli incrementi dell’azienda (salvo che sia configurabile un rapporto societario o di lavoro);

- anche il convivente può chiedere al proprio datore di lavoro un permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del partner, oppure un congedo per gravi motivi familiari;

- in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo il partner superstite ha diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i figli della coppia di conviventi, è bene precisare che lo status di figlio sorge solo in favore del genitore che provvede al riconoscimento con le modalità di legge. Occorre dunque attivarsi in tal senso.

Il contratto di convivenza

In aggiunta a quanto sopra, che si è detto discende dalla mera comunicazione all’anagrafe, i conviventi possono anche disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

A tal fine è sufficiente una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un avvocato che attesti anche la conformità del contenuto dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico (non è dunque necessario un atto notarile).

Per mezzo di tale contratto i conviventi possono:

- scegliere di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni fra coniugi;

- definire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

- disciplinare le conseguenze patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

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