Contratto di lavoro, ecco cosa è la clausola di non concorrenza

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Roberto
Roberto Visciola
18 ottobre 2016 17:45
Contratto di lavoro, ecco cosa è la clausola di non concorrenza

Gent.mo Avvocato Visciola,sto per firmare un contratto di lavoro autonomo con una azienda e mi sono accorto che all'interno del contratto è prevista una clausola che proibisce di assumere altri mandati, non durante il periodo di lavoro, ma una volta cessata la collaborazione e questo per un periodo di 3 anni senza alcuna remunerazione. E' valida tale clausola o deve considerarsi vessatoria?

Gentile Signore,il suo è un tipico esempio di clausola di non concorrenza. I contratti di lavoro contemplano spesso al loro interno clausole atte ad escludere la possibilità che il lavoratore – durante e/o dopo la cessazione del rapporto di lavoro – possa svolgere attività analoghe per società concorrenti.Dette clausole hanno una duplice ratio: da un lato, servono a fidelizzare il lavoratore; dall'altro lato – e soprattutto - servono ad evitare che il bagaglio di conoscenze acquisite all’interno di una struttura (c.d.

know how) possa poi essere utilizzato e andare a vantaggio di altre strutture concorrenti.L'art. 2596 c.c. è la disposizione chiamata ad operare nel suo caso, ovvero nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo e così dispone: “Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.I limiti indicati dall'articolo suddetto mirano ad evitare un’eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un’attività economica, dal momento che il patto deve essere circoscritto a determinate zone o per determinate attività e può avere una durata massima limitata a cinque anni.

La clausola di non concorrenza, pertanto, per essere valida dovrà non solo avere una limitazione temporale, ma dovrà indicare anche limitazioni per zona o per attività, non potendosi ammettere una clausola di non concorrenza generica, priva di confini.Non è previsto, invece, un compenso a favore del lavoratore autonomo, a differenza di quanto accade nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la cui norma di riferimento, per la fattispecie, è costituita dall’art.

2125 c.c. che così dispone: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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