Consumatori: il giudice di Pace di Massa riafferma i diritti del passeggero.

Si erano visti sostituire all’ultimo momento il volo serale Fiumicino-Firenze con un lungo viaggio in pullman. Per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il “sistema” che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica illegittima che causa disagio e ulteriore danno

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 novembre 2014 22:50
Consumatori: il giudice di Pace di Massa riafferma i diritti del passeggero.

La Confconsumatori di Massa Carrara ha recentemente ottenuto due importanti sentenze a favore di due associati contro l'Alitalia che hanno visto riconoscere e applicare la cosiddetta compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo, ricompresa nella carta dei diritti del passeggero.

Il caso che ha visto coinvolti due associati risale al luglio 2013 quando la compagnia area Alitalia senza alcun preavviso e comunicazione cancellava , nell'imminenza dell'imbarco, il volo Roma Fiumicino-Firenze delle ore 21:25.

La compagnia aerea non offriva altre soluzioni se non un lunghissimo viaggio in pullman da Roma a Firenze che faceva arrivare i due associati a destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all'orario del volo ( 22:25) senza inoltre fornire l'assistenza relativa a bevande, pasti e quant'altro.

Oltre a ciò non riconosceva neppure la dovuta compensazione pecuniaria di €. 250 prevista dalla L. 261/2004 .

I due passeggeri pertanto chiedevano tramite lettera ar della Confconsumatori il riconoscimento dei propri diritti, lettera che rimaneva inevasa e si decidevano a proporre il giudizio, uno dinnanzi al Giudice di Pace di Massa e l'altro al Giudice di Pace di Pisa.

Detti giudizi si sono conclusi entrambi con vittorie a favore degli utenti.

Il Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 5609/2014 ha infatti riconosciuto l'illegittimità del comportamento di Alitalia e l'ha condannata al pagamento della somma di €. 250 a titolo di compensazione pecuniaria oltre rivalutazione ed interessi oltrechè alle spese legali.

Ancora meglio è andata nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Massa il quale con sentenza n. 119/2014 non solo ha riconosciuto la somma di €. 250 a titolo di compensazione pecuniaria, ma ha anche accolto la domanda di risarcimento del danno da disagio nella ulteriore somma di €. 500 e del danno morale nella ulteriore somma di €. 250, oltre alle spese legali.

Di estremo interesse è questa sentenza del Gdp di Massa in quanto per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il “sistema” per così dire che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica che causa disagio e danno al passeggero.

Si ricorda infatti che la L. 261/2004 prevede che in tali casi la compagnia aerea debba offrire l'imbarco in un volo alternativo o su di un altro velivolo, mentre nessuna normativa consente loro di utilizzare un pullman, con estremo disagio per il passeggero e con un notevole guadagno per la compagnia aerea.

Il Giudice di Pace di Massa ha infatti riconosciuto che “ Alitalia....ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pullman per Firenze. Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo ed indebito guadagno”.

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