L'interesse per la situazione di incertezza registrata in queste ore in Toscana per quanto riguarda il servizio di recupero e smaltimento dei liquami si riversa sulle dinamiche condominiali. Tutti conoscono l'infrastruttura domestica? Cosa avviene per la ripartizione delle spese condominiali?
Ai sensi dell'art. 1117 c.c. comma 3 la rete fognaria, il complesso delle opere idrauliche destinate alle acque chiare e servizi igienici, è parte comune a tutti i condomini, salvo prova contraria, sino alle diramazioni alle singole unità. Di conseguenza le spese devono essere ripartire tra tutti i condomini in ragione dei millesimi. Si rileva un'analogia tra l'impianto fognario e quello idrico dove si tiene conto della comunione degli impianti per la parte centrale dello stesso mentre la restante porzione che si dirama verso la singola proprietà è esclusiva.
La proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio. La braga che è l'elemento di raccordo tra privato e condominiale va qualificato come bene condominiale, ipotesi supportata dalla sua caratteristica di essenzialità di bene condominiale. Nel caso in cui una singola colonna di scarico o una fossa biologica interessi solo determinate unità immobiliari le spese di manutenzione e conservazione, ove nulla in contrario disponga il regolamento di condominio, devono essere ripartite solo tra queste ultime.