“Chi è venuto in Toscana per vacanza, torni a casa propria”

Coronavirus, ecco l'ordinanza preannunciata stamani dal presidente Rossi

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 marzo 2020 19:16
“Chi è venuto in Toscana per vacanza, torni a casa propria”

Chi, per motivi diversi da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, arriva in Toscana, o ci sia arrivato negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, mette a rischio la salute della collettività e anche la propria, non avendo sul territorio toscano il proprio medico o pediatra di famiglia, figura che riveste un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Per questo il presidente Enrico Rossi ha firmato oggi pomeriggio una nuova ordinanza, la numero 10, che stabilisce che le persone indicate sopra facciano rientro immediato al proprio domicilio, abitazione o residenza. L’ordinanza è rivolta chiaramente alle migliaia di persone che negli ultimi giorni sono venute in Toscana dalla Lombardia e dalle province “rosse” del nord Italia.

In particolare, l’ordinanza dice che, per garantire l’appropriatezza delle cure erogate e salvaguardare la funzionalità del SSR, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, qualora le persone indicate accedano ad un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Toscano, se il loro stato di salute non necessita di ricovero, saranno invitate a farsi prendere in carico dal proprio medico o pediatra di famiglia del luogo di domicilio, abitazione o residenza fuori Toscana, dal quale dovranno recarsi.

La stessa ordinanza prescrive - e questo vale per tutti - che dovrà essere il Servizio di igiene pubblica territorialmente competente a prescrivere la quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, dandone comunicazione al sindaco, in qualità di autorità sanitaria territorialmente competente.

Ancora, viene demandato alla Task force sanitaria il compito di individuare le misure straordinarie e temporanee di riassetto organizzativo della rete ospedaliera, anche avvalendosi delle strutture private accreditate, per riuscire a garantire massima efficienza ai processi di presa in carico dei pazienti affetti da Coronavirus e, contestualmente, offrire massima tutela della salute della collettività.

Infine, l’ordinanza stabilisce che gli operatori sanitari che sono stati in quarantena possano rientrare al lavoro se non hanno tampone positivo al Covid o particolari sintomi.

 Ordinanza n.10 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della

protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottareulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata l’ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l’altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;

Richiamata l’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Vista l’ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Tenuto conto che, il DPCM sopracitato dispone particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, previste dall’art.1, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, di cui al predetto articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dello spostamento massivo della popolazione interessata dalla misure, di cui all’art.1 del DPCM suddetto, anche in violazione del divieto sopraenunciato;

Considerato che l’arrivo di un numero così elevato di persone, provenienti dalle regioni e province, oggetto delle misure sopracitate, potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Regione Toscana di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Richiamata la ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, che in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, ha disposto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

Tenuto conto che la predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, fra l’altro, che quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’8 marzo 2020 “non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;”

Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

Tenuto conto, pertanto, di quanto premesso al punto precedente e degli ulteriori chiarimenti, in merito alle procedure di adozione delle misure, desumibili anche dai canali informativi del sito del Ministero della Salute;

Considerato che il MMG e il PLS rappresentano il primo fondamentale livello di contatto tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale e che, pertanto, gli stessi rivestono un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto che chiunque, per motivi diversi da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, faccia ingresso in Toscana o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, pone a rischio la salute della collettività, nonché la propria salute, essendo privo sul territorio toscano del fondamentale raccordo con il proprio MMG o PLS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie e temporanee di riassetto organizzativo della rete ospedaliera, anche avvalendosi delle strutture private accreditate, al fine di riuscire a garantire massima efficienza ai processi di presa in carico dei pazienti affetti da coronavirus e, contestualmente, offrire massima tutela della salute della collettività;

Valutato, pertanto, di demandare alla Task force sanitaria, di cui all’art.2 dell’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, il compito di individuare le misure straordinarie e temporanee previste al punto precedente, alle quali dovranno attenersi le Aziende sanitarie del territorio toscano, a seguito di specifica comunicazione del coordinatore della task force predetta;

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.” ed, in particolare, l’articolo 7, ai sensi del quale “La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.”;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure, :

  1. a chiarimento della ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, le disposizioni contenute nella stessa ordinanza, inerenti chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle altre regioni e province individuate dai provvedimenti nazionali in materia, trovano applicazione, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal predetto decreto e dalla conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell'8marzo 2020 e dal DPCM del 9 marzo 2020;
  1. nello specifico, le disposizioni, di cui all’ordinanza n.9 dell’8 marzo 2020, si applicano nei confronti di coloro che si spostano in violazione del divieto enunciato dall’art.1, comma 1, lettera a), del DPCM dell’8 marzo 2020, con esclusione delle persone fisiche i cui spostamenti siano motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, ivi compresi gli addetti al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate;
  1. che,in ogni caso, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di tutelare la salute pubblica, nonché garantire la corretta presa in carico da parte dei MMG o PLS, evitando, altresì, l’aggravio del sistema sanitario regionale in ordine alle procedure di sorveglianza connesse alla disposizione dell’isolamento fiduciario, i soggetti, di cui al punto 1, fatta eccezione delle casistiche enunciate al punto 2, facciano rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;
  1. nello specifico, in conformità a quanto previsto al punto 3, al fine di garantire l’appropriatezza delle cure erogate e salvaguardare la funzionalità del SSR, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, qualora i soggetti indicati al predetto punto 3 accedano ad un Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Toscano, in carenza di uno stato di salute che necessiti di ricovero, saranno invitati a farsi prendere in carico dal proprio MMG o PLS del luogo di domicilio, abitazione o residenza presso il quale dovranno recarsi;
  1. la misura della quarantena è disposta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, e, pertanto l’ordinanza n.

    6 del 2 marzo 2020 è modificata nel modo seguente:

  1. il punto 2, lettera c) dell’ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020, è sostituito con il seguente: “c) per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti (così come definito dalle vigenti disposizioni del Ministero della Salute) con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, così come identificati dall’indagine epidemiologica dei Servizi di Igiene Pubblica, si applicano le procedure, di cui al presente paragrafo, lettera b), punti ii) e seguenti, precisando che, in tale fattispecie e nei confronti di chi sia risultato positivo al virus, il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente;”
  1. l’allegato 2 è abrogato;
  1. di demandare alla Task force sanitaria, di cui all’art.2 dell’ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, il compito di individuare le misure straordinarie e temporanee di riassetto organizzativo della rete ospedaliera, anche avvalendosi delle strutture private accreditate, al fine di riuscire a garantire massima efficienza ai processi di presa in carico dei pazienti affetti da coronavirus e, contestualmente, offrire massima tutela della salute della collettività;
  1. di prevedere che le Aziende sanitarie del territorio toscano si debbano attenere alle misure, di cui al punto 5, a seguito di specifica comunicazione del coordinatore della task force predetta;
  2. di prevedere che le Aziende sanitarie garantiscano nei confronti degli “operatori sanitari” la immediata attuazione della disposizione, di cui all’art.

    7 del D.L. del 9 marzo 2020 n.14, anche in ordine ai procedimenti di quarantena in fase di esecuzione, dandone contestuale informazione al Sindaco, fermo restando che l’attività dei medesimi operatori dovrà essere sospesa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.”;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa:

  • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
  • alle Aziende ed Enti del SSR;
  • Ai Sindaci del territorio toscano;
  • Ai Prefetti;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

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