​Bollette elettriche: conguagli per massimo due anni

Per le bollette del gas e dell’acqua la stessa novità scatterà dal 2019 e dal 2020

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 marzo 2018 15:01
​Bollette elettriche: conguagli per massimo due anni

Dal 1 Marzo 2018 il “diritto al corrispettivo”sulle bollette elettriche si prescrive in due anni. I venditori di energia elettrica quindi non possono più fatturare conguagli per periodi superiori. Questa in grandi linee la novità introdotta dall’ultima Legge di Bilancio a cui l’Autorità garante ARERA ha dato una prima attuazione -proprio per il settore elettrico- con una delibera di Febbraio.Tutti i dettagli della nuova regola ce li spiega Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo.

"Per prima cosa va detto che la novità in sé e quindi lo scopo dell’intervento normativo è una protezione dalle cosiddette “maxibollette” per determinate categorie di utenti -domestici e piccole imprese- e riguarda fatturazioni anomale derivanti da irregolarità (ritardi di fatturazione) oppure da conguagli legati a rettifiche o mancate letture dei contatori. In condizioni normali le fatturazioni nel settore elettrico del cliente domestico sono bimestrali con conguagli almeno annuali effettuati sulla base di letture effettive o di autoletture.Chiara questa premessa, la nuova prescrizione di due anni -al posto di quella dei precedenti cinque- decorre dal termine entro cui le fatture devono essere emesse, ovvero: per i clienti del mercato vincolato, entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo fatturato; per i clienti del mercato libero da quello indicato sul contratto o, in mancanza, quello suddetto.Lo stesso termine, 45 giorni, viene fatto valere per i conguagli per rettifica, a partire da quando il dato viene reso disponibile dal distributore locale.Se viene rilevata una irregolarità -va precisato- occorre tempestivamente contestare perché il mancato rispetto del termine di prescrizione -questo in generale- deve essere rilevato espressamente non avendo nessuna conseguenza “automatica”.Quindi, ricevendo nei prossimi mesi una fattura elettrica che abbraccia un periodo di tempo superiore a due anni l’utente dovrà subito contestarla con una raccomandata a/r o una pec rilevando il decorso del nuovo termine di prescrizione previsto dalla legge e chiedendo uno storno parziale o una rifatturazione.La procedura di contestazione, per l’ambito “energia elettrica” prevede poi l’obbligo di tentare una conciliazione presso l’Autorità garante ARERA seguita -eventualmente- da una causa presso il giudice di pace.(QUI informazioni sulle conciliazioni con le istruzioni per chiedere eventualmente il supporto dell’ADUC: https://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php )Per quanto riguarda il pagamento la questione si complica.

In linea di massima il consiglio è pagare e chiedere poi il rimborso nella contestazione e nei passaggi successivi già detti. La legge ha tuttavia precisato che l’utente dopo aver inviato la contestazione/reclamo può sospendere il pagamento SE il proprio venditore risulta sottoposto ad un procedimento dell’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) per accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di fatturazione o conguaglio o rilevazione dei consumi.

Anche il rimborso delle cifre eventualmente comunque pagate potrà avvenire solo a conclusione del procedimento con accertamento di una violazione.A tal fine il venditore deve comunicare agli utenti, con la fattura o almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, l’eventuale avvio di un procedimento di accertamento a proprio carico informandolo dei suoi diritti inerenti la sospensione del pagamento.Tutto ciò, dal tono incerto e farraginoso, non cambia le regole del gioco relativamente alla procedura “standard” da seguire dopo la contestazione -conciliazione al Garante ed eventuale causa-, trattandosi di tutele che non possono essere tolte all’utente/consumatore.

Nulla impedisce quindi al consumatore di fruire di ambedue le strade, considerando che la seconda, prevista dalla legge in senso “eccezionale”, costituisce a nostro avviso una possibilità data in più".

In evidenza