Balconi e spese condominiali: a chi spetta la manutenzione dei frontalini?

La giurisprudenza, in merito, offre soluzioni apparentemente contrastanti

Marco
Marco Suisola
24 settembre 2018 15:43
Balconi e spese condominiali: a chi spetta la manutenzione dei frontalini?

 Nel Condominio le controversie sono all'ordine del giorno, soprattutto in merito ai lavori di manutenzione; si tratta spesso di uno dei motivi che generano dissapori e discussioni tra vicini che escono dagli spazi comuni e finiscono per interessare l'ambito giurisprudenziale. Un caso emblematico riguarda i balconi. L’orientamento prevalente prevede che la manutenzione dei frontalini spetti a tutti i condomini in quanto elementi della struttura esterna del balcone.

Questi garantiscono il decoro architettonico dell’edificio e costituiscono un componente della facciata. La distinzione tra parte strutturale interna destinata all’uso esclusivo e individuale del condomino e quella esterna destinata ad assicurare l’armonia architettonica della facciata è l’elemento caratterizzante che disciplina il diverso regime di ripartizione delle spese dei balconi e dei terrazzi a livello. Quindi le strutture che riguardano l’uso esclusivo sono da attribuire al singolo condomino mentre quelle parti che sono assimilabili alla facciata sono da ripartire in ragione dei millesimi di proprietà tra tutti i condomini.

Nel concreto la parte interna ed il piano di calpestio sono a carico del singolo mentre gli elementi decorativi esterni saranno ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei millesimi. Al fine di individuare una corretta ripartizione delle spese bisognerà valutare caso per caso se il frontalino dello specifico balcone svolga o meno una funzione decorativa e quindi ripartire le spese di conseguenza. In caso di mancato accordo si dovrà ricorrere al giudice di merito, unico organo preposto, che potrà stabilire se di fatto un elemento di un balcone costituisca o meno parte integrante della facciata.

Questo spiega perché vi siano dei risultati contrastanti e a tal proposito vengono indicate due sentenze di riferimento: Tribunale di Salerno 10 novembre 1989 e Tribunale di Torino 22 ottobre 1986.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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