I dipendenti possono essere sorvegliati a distanza? Risponde l'avvocato Visciola

Il primo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori prevede, quale principio generale, il divieto di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 dicembre 2013 11:18
I dipendenti possono essere sorvegliati a distanza? Risponde l'avvocato Visciola

Gentilissimo Avvocato, presto servizio come guardia giurata all'interno di un'area video sorvegliata. Vorrei chiederle se le immagini della videosorveglianza possano essere utilizzate per il controllo dell’attività dei lavoratori e quindi per contestare illeciti disciplinari. La ringrazio anticipatamente Gentile Signore, bisogna innanzitutto premettere che l’immagine – quale dato personale idoneo a contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tale da renderla riconoscibile – è un bene che costituisce oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico, in particolare per quanto attiene alla tutela della privacy.

Più precisamente, l’immagine di una persona, in sé e per sé considerata e quando venga in qualche modo visualizzata o impressa, costituisce “dato personale” ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice sulla privacy). Già detto codice contiene una disposizione apposita in materia di videosorveglianza, quale l’art. 134, che dispone che è compito del Garante della privacy promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza. Lo stesso Codice della privacy, all’art.

114, espressamente rimanda a quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300 del 1970), rubricato “Impianti audiovisivi”, che così dispone: “È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale”. Come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, l'articolo in esame distingue nettamente tra l’ipotesi delle apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (comma 1) – assolutamente vietate – e l’ipotesi delle apparecchiature richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, ma tali comunque da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente – consentite a determinate condizioni. Il primo comma dell’art.

4 dello Statuto dei lavoratori prevede, infatti, quale principio generale, il divieto di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori. I sistemi di videosorveglianza posti al solo fine di controllare il comportamento del lavoratore sono, dunque, vietati: un controllo di tal genere predisposto dal datore di lavoro non sarebbe lecito, potendo ledere diverse componenti della personalità del lavoratore. L’unico caso in cui un tale tipo di controllo sarebbe ammissibile, è in presenza di un reato o di sospetto di reato, su ordine del giudice o della polizia giudiziaria, a seguito di denuncia contro ignoti. Vi è però un’eccezione, di cui al secondo comma del suddetto articolo 4, che ammette la possibilità di utilizzare gli impianti e le apparecchiature di controllo per esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale, oppure per garantire la sicurezza del lavoro, sebbene ne derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o con la commissione interna) e, in difetto di accordo, del rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell´ispettorato del lavoro, il quale può precisare le modalità di uso degli impianti stessi. Con queste previsioni il legislatore ha inteso contemperare l´esigenza di tutela dei lavoratori a non essere controllati a distanza con quella del datore di lavoro (in funzione eventualmente anche di interessi più generali) relativamente agli aspetti presi in considerazione dal comma 2, ammettendo (previa valutazione di congruità alla quale partecipi la rappresentanza dei lavoratori o un organo pubblico qualificato) un tipo di controllo che, seppure dettato per esigenze diverse da quelle del mero controllo dell´attività dei lavoratori, può in pratica consentire al datore di lavoro di compiere anche quel tipo di controllo sul comportamento del lavoratore. Si tratta, in buona sostanza, di un controllo c.d.

"preterintenzionale", che rientra nella previsione del divieto "flessibile" di cui all'art. 4 citato, comma 2. La procedura autorizzatoria di cui all´art. 4, comma 2 è dunque necessaria tutte le volte in cui i controlli vengono a consentire in via di normalità – e inevitabilmente -, il controllo anche delle prestazioni lavorative, come nel caso in esame. Laddove, pertanto, gli impianti per il controllo siano stati autorizzati a norma dell´art. 4 dello statuto dei lavoratori, e l´utilizzazione in causa delle relative riprese riguardi proprio le esigenze di tutela alla base della loro installazione e autorizzazione, non è ravvisabile alcuna violazione della disciplina legale sancita da detta norma.

Come, peraltro, confermato dalla stessa Corte di Cassazione, unicamente in questi casi non potranno essere avanzate contestazioni di sorta in merito alla videosorveglianza, anche qualora il controllo a distanza abbia costituito (incidentalmente) il mezzo per rilevare e dimostrare un illecito avente rilievo disciplinare. Cordialmente, Avv. Roberto Visciola

Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito.

Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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