Rumori molesti, chi tutela la serenità? Risponde l'avvocato Roberto Visciola

"In un condominio ciascuno è chiamato a tollerare le eventuali immissioni (ivi compreso il rumore) degli altri condomini, purché esse non superino il limite della normale tollerabilità"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
18 novembre 2013 13:18
Rumori molesti, chi tutela la serenità? Risponde l'avvocato Roberto Visciola

Gent.mo Avvocato Visciola, abitiamo al secondo piano di una palazzina in cui, al primo piano, si trova uno studio di amministrazioni condominiali che effettua, almeno 3/4 volte al mese, riunioni di condominio che hanno inizio alle 21 e durano talvolta fino alle 1 di notte, arrecando disturbo alla mia famiglia. Tale fastidio è avvertito solo dal sottoscritto e non dagli altri condomini. Ho parlato con il mio amministratore e siamo rimasti d’accordo che ne parleremo all’assemblea ordinaria prossima, ma se il problema sussiste, come devo muovermi? Grazie per l’attenzione Gent.mo Signore, le consiglio innanzitutto di valutare con attenzione il regolamento di condominio, per accertare l’eventuale presenza delle seguenti prescrizioni: in primo luogo, se detto regolamento non vieta la destinazione delle unità immobiliari ad ufficio (alcuni regolamenti, infatti, escludono una destinazione non abitativa o la ammettono solo dietro espresso consenso assembleare); in secondo luogo, se detto regolamento contiene prescrizioni in ordine ai rumori, proibendoli oltre una cert’ora (il che imporrebbe allo studio di amministrazioni condominiali di organizzare le assemblee in orari diversi rispetto a quello delle 21). Quando, infatti, l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare, al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ai sensi e per gli effetti dell’art.

844 c.c. (come poi vedremo), in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria (le previsioni del regolamento condominiale sono costitutive di un vincolo di natura reale, assimilabile ad una servitù reciproca). Nel caso, invece, in cui nessuna disposizione in tal senso fosse contenuta nel regolamento condominiale, è sicuramente utile – come, del resto, lei stesso ha concordato con il suo amministratore – che faccia presente la questione in sede di prossima assemblea, facendola portare all’ordine del giorno. Dal momento però che, come lei mi riferisce, il disturbo viene solo da lei avvertito, potrebbe il condominio disinteressarsi del suo problema, lasciando la questione aperta solo tra lei e lo studio di amministrazioni condominiali. Sicuramente, le è d’aiuto la disposizione codicistica, sopra menzionata, di cui all’art.

844 c.c. che vieta le immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità: è evidente, infatti, che in un condominio ciascuno è chiamato a tollerare le eventuali immissioni (ivi compreso il rumore) degli altri condomini, stante la vicinanza con costoro, purché esse non superino il limite della normale tollerabilità. In tal caso, e in assenza di accordi bonari, potrà trovare tutela dinnanzi all’autorità giudiziaria, laddove le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità e siano così qualificabili quali illecite.

Preliminarmente, valuti comunque con l’aiuto di un tecnico se realmente vi sia il superamento di tale soglia e in che misura, tenendo conto del fatto che esiste giurisprudenza che esclude tutela laddove le immissioni, pur superiori alla soglia, siano del tutto occasionali (o la superino di poco), anche se forse non è il suo caso, risultando pregiudicato il benessere della sua famiglia almeno una volta a settimana.

Avv. Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito.

Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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